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ESONERO CONTRIBUTIO SETTORI AGRITURISTICO E VITIVINICOLO

Conclusa la procedura di riconoscimento dell’esonero contributivo

venerdì 8 luglio 2022

Col messaggio n. 2581 del 27-6-2022, l’Inps informa che si è conclusa la procedura di riconoscimento dell’esonero contributivo (mese di febbraio 2021) ai sensi dell’articolo 70 del Dl n. 73/2021 per le imprese dei settori agrituristico e vitivinicolo.

Trattandosi di procedura già conclusa non riprendiamo l’iter del provvedimento.

Il 20-6-2022 l’Istituto ha comunicato ai datori di lavoro l’importo dell’esonero autorizzato.

Per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.

L’importo definitivo autorizzato in relazione alle sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei limiti del massimale individuale di cui alle suddette sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Per i datori di lavoro agricolo, nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda sia risultato superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) indicato in domanda, gli importi relativi alle suddette sezioni del Quadro temporaneo sono stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.

La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione, quindi entro il 20-7-2022.

Il pagamento potrà essere effettuato

  • in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni civili
  • mediante rateazione (sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 20 luglio 2022 saranno dovuti i soli interessi di dilazione).

Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedenti la misura dell’esonero autorizzato.

Sulle somme versate in unica soluzione o mediante regolarizzazione oltre il 20-7-2022 saranno dovute le sanzioni civili a decorrere dal 21-7-2022.

La verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite la procedura “Durc On Line” costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero … pertanto, l’attestazione di irregolarità comporta il recupero dell’esonero fruito.

Queste le modalità di recupero dell’esonero delle aziende con dipendenti.

Per esporre nel flusso Uniemens il beneficio spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati dovranno valorizzare all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L556”, avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106” e nell’elemento <ImportoACredito> dovrà essere indicato il relativo importo.

La valorizzazione del predetto codice causale potrà essere effettuata nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza agosto 2022.

Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di agosto 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività per fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti, contraddistinte dai codici Ateco rientranti nell’ambito di applicazione dell’esonero, verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “8J” per il periodo giugno 2022 (mese di autorizzazione definitiva alla fruizione) – agosto 2022 (ultimo mese utile per la fruizione della misura nelle denunce contributive).

Il suddetto codice di autorizzazione non verrà, invece, attribuito alle posizioni contributive che siano effettivamente contraddistinte da codici Ateco non rientranti nell’ambito di applicazione dell’esonero.

Se non diversamente comunicato nella precedente comunicazione, le istanze di riesame delle domande dovranno essere presentate tramite pec alla Struttura territoriale competente entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio. Nella pec dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Istanza di riesame domanda esonero contributivo articolo 70 del DL 73/2021 – C.F._____________ - matricola/cida/progressivo azienda ____________”.

da confcooperative

Da Confcooperative