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BONUS NATALE - AMPLIAMENTO BENEFICIARI

Istruzioni Agenzia delle Entrate

lunedì 25 novembre 2024

A pochi giorni dalle modifiche apportate al Bonus Natale (Dl n. 167/2024 circolare contabile fiscale n. 92/24) l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune istruzioni con la circolare n. 22/E del 19-11-2024.

La precedente circolare dell’Agenzia è la n. 19/E (circolare contabile fiscale n. 77/24). In questa sede affrontiamo soltanto le novità rinviando alle precedenti circolari per un quadro del provvedimento.

 

Ricordiamo che il Dl n. 167 ha ampliato la platea dei beneficiari.

Il bonus ora è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico. Era questo uno dei dubbi sorti dalla prima lettura del testo.

 

Con la modifica non è più previsto che il coniuge sia fiscalmente a carico e nemmeno, in alternativa, l’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

La circolare 22/E chiarisce che il bonus, … in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

 

Per evitare abusi (anche se vedremo non tutte le maglie sono state strette), nel nuovo testo dell’art. 2-bis è stato introdotto il comma 2-bis (sic!), che prevede che l’indennità non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Da questo, secondo l’AdE, discende che “Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:

  • coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
  • conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, come specificato nella relazione illustrativa[1].”

 

A chiarimento del passaggio interpretativo appena esposto (e in coerenza con esso, aggiungiamo) la circolare fornisce alcuni esempi.

La circolare ipotizza la situazione di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi (ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016).

 

Esempio n. 1

Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi (e quindi in questo caso non dovrà essere resa la dichiarazione relativamente alla fruizione da parte dell’altro genitore, ndr).

 

Esempio n. 2

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).

 

Esempio n. 3

La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis.

 

Esempio n. 4

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus).

 

Come accennato, le modifiche hanno ampliato la platea dei destinatari, ma anche modificato lo spirito del provvedimento.

Perde infatti di valore il concetto di nucleo familiare e il concetto, implicito di reddito familiare. La prima versione, in cui il secondo genitore era carico, faceva sì che il limite 28.000 euro di reddito del dipendente (peraltro più gli eventuali redditi del figlio e del coniuge peraltro inferiori a 2.840,51 euro) fosse praticamente il reddito familiare.

Con la nuova formulazione, in presenza di due lavoratori dipendenti con figli di cui uno solo con reddito entro i 28.000 euro il bonus sarà erogabile a quest’ultimo indipendentemente dal reddito dell’altro genitore. Lo stesso vale nel caso in cui l’altro coniuge abbia redditi non lavoro dipendente, ad esempio di lavoro autonomo.

La stampa specializzata fa notare che il primo esempio può valere anche nel caso non infrequente di due lavoratori dipendenti, non coniugati o uniti civilmente che convivono ma che non hanno denunciato la convivenza all’anagrafe. In presenza delle condizioni di legge (reddito e capienza fiscale), se hanno un figlio fiscalmente a carico, entrambi i genitori possono percepire l’indennità.

La circolare però in più punti si riferisce alle convivenze di fatto. In questo senso va il richiamo della relazione illustrativa all’articolo 1 commi 36 e 37 della Legge n. 76/2016 (si veda la nota n. 1). Saremmo quindi cauti su questa estensione.

 

Come noto l’indennità deve essere richiesta al datore di lavoro dal dipendente che deve

  • indicare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico (in caso di più figli è sufficiente indicarne uno),
  • comunicare la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità,
  • dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus (questo significa che non è necessaria una dichiarazione del coniuge o del convivente di non aver richiesto l’indennità).

 

La circolare precisa, giustamente, che per i dipendenti che abbiano prodotto la dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione di legge, parola, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione salvo il caso in cui debba essere acquisito il codice fiscale del convivente e la dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

 

È confermato che il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025 (può essere il caso di coloro che non hanno la certezza del reddito o i modelli Cu di precedenti datori di lavoro).

 

[1] Nella relazione illustrativa al d.l. n. 167 del 2024 è precisato che per convivente si intendono i «conviventi di fatto», a norma dell’articolo 1, commi 36 e 37, della l. n. 76 del 2016. Tali ultimi commi prevedono che «36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223». L’articolo 13 comma 1 lettera a) del Dpr 223/1989 prevede la dichiarazione anagrafica resa a un ufficiale d’anagrafe. Quindi due conviventi che non hanno reso la dichiarazione non risultano formalmente conviventi.