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CIGO SETTORE TESSILE

Riapertura termini per la presentazione delle domande

lunedì 14 marzo 2022

Il messaggio Inps n. 1060 del 7-3-2022 riapre i termini per la presentazione delle domande di cigo per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili non ammessi ai trattamenti emergenziali di cui all’articolo 11 comma 2 del Dl n. 146/2021.

Ricordiamo che il provvedimento si riferiva al periodo 1-10-2021/31-12-2021.

La materia è stata disciplinata con la circolare n. 183 del 10-10-2021.

Col messaggio in esame l’Istituto riconosce che prima dell’emanazione della circolare 183[1], la situazione non era chiara. Di conseguenza le domande presentate da molti datori contenevano una causale errata e sono state respinte.

Per sanare questa situazione al fine, quindi, di consentire ai suddetti datori di lavoro di accedere, in luogo delle tutele connesse alla cassa integrazione di tipo emergenziale, al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) secondo la disciplina di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per i medesimi periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, i cui termini di invio delle istanze sono già trascorsi, con il presente messaggio si forniscono le seguenti istruzioni operative.

La scelta è incomprensibilmente punitiva: sarebbe stato sufficiente riaprire i termini per le domande ex Dl 146 anziché rimandare a quelli ordinari con tutte le complicazioni del caso evidenziate nel successivo punto 2.

1. Datori di lavoro che possono trasmettere domanda di cassa integrazione ordinaria

Possono richiedere un periodo di cigo ai sensi del Dlgs n. 148/2015 esclusivamente i datori di lavoro dei settori indicati sopra che, avendo proposto domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione di tipo emergenziale di cui all’articolo 11 comma 2 del Dl n. 146/2021, ne sono stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis. Le domande respinte devono essere state presentate anteriormente alla data di pubblicazione della circolare n. 183/2021 (10 dicembre 2021).

2. Caratteristiche degli interventi e disciplina di riferimento

Alle richieste di cigo si applica la disciplina ordinaria (Dlgs n. 148/2015 ante riforma).

Ne consegue che trovano applicazione tutte le regole che hanno governato, fino al 31 dicembre 2021, l’accesso ai trattamenti ordinari di integrazione salariale come, a titolo di esempio:

  • l’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro dei lavoratori ricompresi nelle domande (art. 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015),
  • l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti (articoli 4 e 12 del D.lgs n. 148/2015),
  • l’obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata (art. 2 del D.M. n. 95442/2016) che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione della prestazione,
  • l’obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto,
  • l’obbligo del versamento del contributo addizionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 148/2015.

Riguardo alla causale, non sarà ritenuta ammissibile quella connessa agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Si tratta di oneri molto pesanti a carico di imprese oggettivamente colpite dalla crisi rimaste in mezzo a una situazione amministrativa non creata da loro. Questo però non basta.

In ordine agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, si precisa che sarà considerata utile l’informativa resa in relazione all’istanza respinta.

In assenza di tale informativa, si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022[2].

Ricordiamo che il messaggio 606 è stato il primo a essere emanato per risolvere il problema della consultazione sindacale per gli ammortizzatori sociali dall’1-1-2022. Sono poi usciti la circolare del Ministero del lavoro n. 3/2022 e il messaggio Inps n. 802/2022 che specificavano meglio la procedura. Queste nuove interpretazioni però non sono applicabili nel caso in esame.

Il messaggio ricorda infine che, in merito alle modalità di pagamento, si applicano le disposizioni ordinarie (articolo 7 Dlgs n. 148/2015).

3. Termini di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria

Le domande di cigo disciplinate dal messaggio n. 1060 dovranno essere trasmesse entro il 31-3-2022.

In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 15 del D.lgs n. 148/2015[3]. Si ricorda che gli importi corrisposti ai dipendenti, per una somma equivalente all'integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.

Questo significa che dopo il 31-3 i trattamenti economici saranno a carico dei datori di lavoro.

 
[1] Il nodo del contendere è l’incomprensibile previsione contenuta in molti provvedimenti emergenziali relativa all’esaurimento di precedenti ammortizzatori.
Nel caso in esame l’accesso al nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal Dl n. 146/2021 poteva essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato ai sensi del Dl 73/2021.
[2] non è necessario dare prova delle comunicazioni di cui al menzionato articolo 14, nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista dal medesimo articolo 14 sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, le Strutture territoriali avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del decreto ministeriale n. 95442/2016.
[3] 3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.