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BORSE DI STUDIO EROGATE AI FIGLI DEI DIPENDENTI – IMPONIBILITÀ

La circolare 98/2024 del Servizio Lavoro Previdenza

lunedì 9 dicembre 2024

La risposta a interpello n. 231 del 28-11-2024 dell’Agenzia delle entrate affronta il tema della tassazione delle borse di studio concesse ai figli dei dipendenti.

Il quesito riguarda borse di studio erogate ai figli dei dipendenti a specifiche condizioni di merito (votazione di diploma, media dei voti) e fiscali (lo studente deve essere fiscalmente a carico del richiedente) e non deve aver percepito analoghe erogazioni, anche tramite altri familiari. 

L'Istante chiede, in primo luogo, se queste borse di studio possano non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir[1].

Il secondo quesito, in caso di risposta affermativa, è se il datore di lavoro è tenuto a richiedere al dipendente la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme erogate. 

Il primo quesito è motivato dal fatto che le borse di studio, in linea generale, sono considerate redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendenti (articolo 50 comma 1 lettera c) del Tuir).

In merito alla necessità di documentazione il dubbio nasce dalla circolare n. 238 del 22-12-2000 che richiedeva l’acquisizione e la conservazione della documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte. 

La risposta dell’Agenzia è positiva nel primo caso: le somme rientrano nella non concorrenza ai sensi della lettera f-bis) e per le stesse non è necessario produrre la documentazione citata 

Come di consueto la risposta richiama l'articolo 51 comma 1 del Tuir[2] che sancisce il principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante. 

La circolare n. 28/E del 15-6-2016, ripresa nella risposta, ha precisato che rientrano nella lettera f-bis) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all'articolo 12 e che il tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico. [...]

Le modalità di erogazioni delle prestazioni sono le più ampie: erogazione di servizi direttamente o tramite terzi, corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte. 

La risposta dell’Agenzia al primo quesito mette in evidenza che uno dei requisiti richiesti per l'erogazione della borsa di studio del caso in esame è rappresentato dal raggiungimento di livelli di eccellenza (ottenimento da parte dello studente di elevate valutazioni intermedie o votazioni finali; attestazione del superamento di tutti gli esami principali e complementari del piano di studio previsto dal corso di laurea con un'elevata votazione media) e trae la conseguenza: pertanto, si ritiene che le borse di studio erogate dall'Istante non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera f­bis) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir. Avrebbe potuto subito aggiungere che tali borse sono da considerare più specificatamente dei premi di merito. Ma vediamo che lo fa rispondendo al secondo quesito. 

Sul secondo quesito l’Agenzia fa una distinzione mettendo in evidenza che la documentazione citata nella circolare n. 28/E del 2016 è finalizzata a comprovare l'utilizzo delle somme da parte del dipendente, per la fruizione «dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali.

Mentre, se le borse di studio erogate, come nel caso proposto, sono invece finalizzate a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti in ambito scolastico e universitario ...  non si ritiene necessario che i dipendenti producano una documentazione atta a dimostrare l'utilizzo di dette somme. 

La risposta si conclude con le istruzioni per la compilazione della CU 2024: l'importo delle borse di studio in oggetto deve essere esposto nel punto 465, indicando nel precedente punto 464, il codice 23. 

Dalla risposta sembra quindi emergere la conseguenza per cui se una borsa di studio non fosse legata al merito (debitamente dimostrabile) dovrebbe essere completamente indirizzata al rimborso delle spese sostenute dallo studente (anche in questo caso debitamente dimostrate). In caso contrario sarebbe soggetta a tassazione in capo al dipendente (e non allo studente) in virtù del citato articolo 51 comma 1 del Tuir. 


[1] Il comma 2 prevede, tra i valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, alla lettera f-bis) «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari». [2] …costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro…