Con la circolare 100/2024, il Servizio Lavoro Previdenza ritorna sul tema dell’imponibilità ai fini Iva dei rimborsi del costo dei distacchi di personale per fornire alcune precisazioni su quanto scritto nella circolare n. 60/2024 del Servizio Fiscale alla cui lettura si rinvia per un quadro più completo sulla materia.
In particolare viene segnalato, rispetto alla circolare 60/2024, un diverso orientamento condiviso col Servizio legale Confederale relativamente alla decorrenza del provvedimento.
La norma, contenuta nella legge 166/2024 di conversione del D.L. 131/2024 (cd. Decreto Salva infrazioni), prevede che le nuove disposizioni si applichino ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
A una prima lettura era parso che contratti stipulati nel 2024 ma con decorrenza da 1-1- 2025 potessero godere ancora dell’esenzione Iva (l’accento era posto sulla stipula).
Il successivo approfondimento ha invece posto l’attenzione sulla decorrenza.
Di conseguenza rimborsi delle sole spese per i distacchi in essere nel 2024 che proseguiranno nel 2025 continueranno a essere esenti da iva mentre, anche in ossequio al principio di prudenza, i rimborsi per i contratti di distacco con decorrenza da 1-1-2025 anche se stipulati nel 2024 saranno soggetti a iva.
In attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate è consigliabile tenere questa nuova posizione improntata a cautela.
Si consiglia comunque di sottoscrivere i contratti nel 2024, dando data certa, valutando poi gli sviluppi della situazione senza mettere in atto comportamenti opportunistici che l’Amministrazione potrebbe considerare elusivi della norma.
Nel caso di contratti da avviare ex novo, dal punto di vista operativo si può stipulare un contratto di distacco con decorrenza entro la fine 2024 che prosegue nel 2025 usufruendo dall’esenzione Iva. Bisogna però che questa previsione corrisponda alla realtà.
Non riteniamo invece possibile stipulare un distacco, ad esempio, dal 27-12-2024 se tra gli stessi soggetti è in essere un contratto di distacco con scadenza 31-12-2024 (situazione molto diffusa) in quanto si avrebbe una parziale sovrapposizione dei due periodi.
Come già evidenziato nella circolare n. 60/2024, la norma avrà un impatto economico significativo sui distaccatari “non soggetti iva” per i quali l’imposta pagata rimane un onere. In questo caso l’aggravio del costo sarà del 22% corrispondente all’aliquota iva ordinaria.
Non dovrebbero invece avere ripercussioni economiche i contribuenti soggetti iva.
Un’altra questione che dovrà essere chiarita è come dovranno operare i distaccanti non soggetti iva.
Assunzioni congiunte in agricoltura e codatorialità nei contratti di rete.
Segnaliamo questi due temi che hanno similitudini o coincidenze col distacco.
Assunzioni congiunte
Tecnicamente non si tratta di distacco, però si verifica la necessità di rimborsare i costi nella rete dei co-datori.
Senza entrare troppo nei dettagli si può dire che si tratta di un istituto (disciplinato dall’articolo 31 del D.lgs. n. 276/2003, commi 3bis, 3ter, 3quater, 3quinquies) in base al quale un gruppo di imprese si accorda per assumere (tutte) un dipendente che opererà nelle stesse.
Queste imprese devono individuare un referente Unico che, tra le altre cose, deve compilare un LUL unico (comprende attività prestata presso tutti i datori di lavoro) e un’unica busta paga effettuando poi il pagamento dell’intera retribuzione.
Lo stesso referente dovrà inviare la denuncia trimestrale indicando le giornate lavoro di ciascun co-assunto per mese (con ripartizione per ogni azienda co-assuntrice) e, infine, pagare contributi per tutte le giornate di co-assunzione.
Come si vede anche in questo caso vi è un datore di lavoro che paga retribuzioni e contributivi per prestazioni svolte presso altri datori di lavoro che, si presume, dovranno rimborsare il relativo costo.
Questi “rimborsi”, non riguardando distacchi, non dovevano rientrare nell’ambito dell’esenzione ex articolo 8 comma 35 della Legge 67/1988. È da supporre, ma l’ultima parola spetta all’AdE, che non rientreranno nel regime iva decorrente dal 2025.
Codatorialità
Se le assunzioni congiunte non sono diffuse, quelle in codatorialità dovrebbero essere ancor meno considerata l’indeterminatezza della normativa.
L’articolo 30 del Dlgs 276/2003 stabilisce laconicamente che per imprese legate da un contratto di rete è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
In assenza di precise indicazioni, quando il tema è stato affrontato da Icn, si è ritenuto che i rapporti di lavoro in questo contesto siano regolati da un contratto di distacco.
Se l’indirizzo dell’Amministrazione finanziaria confermerà questa soluzione, ovviamente, non sarà più possibile utilizzare la norma citata di esenzione iva.