Text/HTML

BOLLETTA DOGANALE DIGITALE: ULTIMI AGGIORNAMENTI

La circolare n° 3/2025 del Servizio Contabile Fiscale

mercoledì 15 gennaio 2025

Premessa

Come ormai noto, l'Agenzia delle Dogane si è allineata all'obbligo di reingegnerizzazione del sistema informatico doganale, previsto dagli artt. 6 e 278 del CDU per tutti gli Stati membri, sostituendo a partire dal 9 giugno 2022 la tradizionale dichiarazione di importazione con i nuovi tracciati informatici H1-H7.

Il sistema AIDA “reingegnerizzato” permette:

  • l'invio incrementale e differito dei dati;
  • l'incremento del numero massimo di articoli inseribili in ogni dichiarazione, da 40 a 999;
  • la possibilità di richiedere lo svincolo delle merci per articolo e non per dichiarazione;
  • lo scambio di messaggi in estensione XML tramite web services;
  • il dialogo elettronico con banche dati esterne, quali Customs Decisions System, REX, ecc.;
  • il riconoscimento delle altre Certification Authorities per l'identificazione e la firma digitale e la possibilità di accesso mediante SPID o CNS.

Con la presente si informa sulle importanti novità riguardanti le procedure doganali per le operazioni di esportazione e transito, in vigore dal 2 dicembre 2024, in conformità con le direttive dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e dell'Unione Europea.

A partire dal 2 dicembre 2024tutte le dichiarazioni doganali relative alle esportazioni e ai transiti devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico, utilizzando i nuovi tracciati unionali:

  • Esportazione: dataset B1-B4
      • B1 Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione;
      • B2 Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento passivo;
      • B4 Dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali.
  • Transito: dataset D1-D2
      • D1 Regime speciale - dichiarazione di transito;
      • D2 Regime speciale - dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti (trasporto ferroviario, aereo e marittimo);
      • D4 Notifica di presentazione della merce in relazione alla pre-dichiarazione di transito.

Pertanto, come da informativa dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 0622909 del 8/10/2024, e conformemente a quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) n. 2023/2879, è stato possibile presentare le dichiarazioni doganali utilizzando il vecchio tracciato “ET” solo fino al 1° dicembre 2024.

Questa transizione rappresenta un passo significativo verso la completa digitalizzazione dei processi doganali, mirata a incrementare l'efficienza e la trasparenza nelle operazioni.

  1. scadenze e periodo transitorio

Il calendario stabilito prevede le seguenti scadenze:

  • 2 dicembre 2024

Inizio dell'obbligo di presentazione elettronica delle dichiarazioni doganali di esportazione e transito.

  • 21 gennaio 2025

Termine per l'adeguamento alla dichiarazione elettronica di transito, in linea con le disposizioni unionali.

  • 11 febbraio 2025

Termine per l'implementazione della componente transnazionale della dichiarazione di esportazione.

Durante il mese di novembre 2024, per facilitare la transizione, il vecchio tracciato "ET" è stato disponibile solo nella fascia oraria dalle 01:00 alle 13:00.

Dal 2 dicembre 2024, il tracciato "ET" è stato definitivamente dismesso, rendendo obbligatorio l'utilizzo dei nuovi tracciati elettronici.

  1. implicazioni per le imprese

La digitalizzazione delle dichiarazioni doganali rappresenta una sfida e un'opportunità per migliorare l'efficienza delle operazioni commerciali.

È essenziale che le imprese si siano preparate adeguatamente a questa novità, adottando le tecnologie necessarie e aggiornando le proprie procedure interne sotto indicate, anche per evitare disagi operativi:

  • Aggiornamento dei Sistemi Informatici

Assicurarsi che i propri sistemi siano compatibili con i nuovi tracciati elettronici.

  • Formazione del Personale

Garantire che il personale sia adeguatamente formato sulle nuove modalità operative.

  • Interazione con Paesi Terzi

Prestare attenzione alle operazioni con Paesi che potrebbero non aver completato l'adeguamento ai nuovi sistemi, poiché ciò potrebbe comportare ritardi nella chiusura dei movimenti e nell'ottenimento del visto elettronico, necessario per beneficiare di agevolazioni fiscali come la non imponibilità IVA.

  1. chiusura degli mrn nelle operazioni di esportazione e transito

Si ricorda innanzitutto che, il Master Reference Number (MRN) è un codice univoco assegnato a ogni dichiarazione doganale, fondamentale per tracciare e gestire le operazioni di esportazione e transito.

Dal 2 dicembre 2024, con l'introduzione obbligatoria delle dichiarazioni doganali esclusivamente in formato elettronico, la gestione e la chiusura degli MRN sono diventate integralmente digitali.

Cosa si intende per chiusura di un MRN

La chiusura di un MRN avviene quando l'operazione doganale correlata è completata, attestando che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione Europea o hanno raggiunto la destinazione prevista.

Questo processo è fondamentale per:

  • la prova dell'esportazione

In quanto la chiusura dell'MRN serve come evidenza che le merci sono state effettivamente esportate, condizione necessaria per beneficiare della non imponibilità IVA.

  • Completamento del Transito

Nel regime di transito, la chiusura dell'MRN conferma che le merci hanno raggiunto la destinazione finale, liberando l'operatore da ulteriori obblighi doganali.

Implicazioni della digitalizzazione sulla chiusura degli MRN

Con la digitalizzazione delle dichiarazioni doganali l’intero processo risulta automatizzato.

La chiusura degli MRN è ora gestita attraverso sistemi informatici avanzati, riducendo non solo gli errori ma anche i tempi di elaborazione.

Inoltre, l’accesso ai documenti da parte degli operatori economici, come il Documento di Accompagnamento all'Esportazione (DAE) e il Documento di Accompagnamento per il Transito (DAT), è possibile direttamente dal proprio cassetto doganale elettronico.

Infine, per quanto riguarda tracciabilità e trasparenza, si può affermare che il sistema elettronico offre una maggiore tracciabilità delle operazioni, permettendo quindi agli operatori di monitorare lo stato delle proprie dichiarazioni e la chiusura degli MRN in tempo reale.

  1. richieste di supporto e informazioni

Per agevolare questa transizione, l'Agenza delle Dogane e de Monopoli ha messo a disposizione:

  • Nuovi Servizi Telematici per la presentazione, rettifica e annullamento delle dichiarazioni.
  • Scambi di Informazioni in Formato XML con l'obbligo di firma digitale dei messaggi, in quanto le comunicazioni con i dichiaranti avvengono tramite scambi di informazioni in formato XML
  • Strumenti di Monitoraggio, come la modalità system to system (S2S) e il servizio Monet, per interrogare lo stato di elaborazione dei messaggi trasmessi e prelevare gli esiti.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti si raccomanda di consultare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Si riporta di seguito il link diretto alla pagina dedicata alle FAQ: https://www.adm.gov.it/portale/faq-domande-e-risposte.