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VARIAZIONE INTERESSE LEGALE

I riflessi in ambito previdenziale e assicurativo.

mercoledì 15 gennaio 2025

La circolare Inps n. 1 del 3-1-2025 riprende il decreto del Mef 10-12-2024 (Gu n. 294 del 16-12-2024). che modifica il saggio degli interessi legali portandolo al 2% dall’1-1-2025 (il tasso precedente era del 2,5%).

Il provvedimento ha riflessi in ambito previdenziale e assicurativo.

Infatti, in base all’articolo 116 comma 15 Legge 388/2000 i cda degli enti impositori possono ridurre alla misura degli interessi legali le sanzioni civili, in caso di:

a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;

b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono essere in regola col pagamento di contributi e premi.

La misura del 2,0% si applica ai contributi e premi con scadenza di pagamento a partire dal 1-1-2025.

Va ricordato che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 30 comma 2 del Dl 19/2024, gli interessi legali si applicano anche in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.

In questo caso la condizione è che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.

L’Istituto, richiamando la precedente circolare n. 90/2024, rammenta che, nella fattispecie appena sopra descritta, fino al 31-8-2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

Infine, è opportuno evidenziare che, con la medesima decorrenza, la variazione del tasso d’interesse legale influisce sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente (nel nostro caso dal sostituto d’imposta) al fine di regolarizzare, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (si veda anche circolare lavoro previdenza n. 72/2024).

 

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