Text/HTML

BENEFIT EROGATI TRAMITE CARTA DI DEBITO CUMULATIVA

La risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello n. 5/E del 15-1-2025

lunedì 27 gennaio 2025

Con risposta a interpello n. 5/E del 15-1-2025 l’Agenzia delle entrate torna sul tema delle modalità di erogazione dei fringe benefit assegnati ai dipendenti come strumento di welfare aziendale.

Vediamo in sintesi il quesito.

Il datore di lavoro intende adottare un piano di welfare da affidare a un “provider” con l'assegnazione dei fringe benefit tramite una carta di debito nominativa.

Questa carta potrebbe essere utilizzata solo dai dipendenti e solo per fruire, presso fornitori specificamente individuati, di beni e di servizi, messi a disposizione dall'Istante, nel limite del budget di spesa figurativo dallo stesso assegnato.

La carta non può essere utilizzata per fini diversi da quello menzionato. La stessa non sarebbe monetizzabile e/o convertibile (anche solo parzialmente) in denaro.

È inoltre previsto il divieto di un utilizzo promiscuo della carta, ossia di utilizzo del budget di spesa figurativo, assegnato dall'Istante per la fruizione del fringe benefit, e di risorse diverse, come denaro e/o moneta elettronica estranei alle politiche di welfare aziendale.

Il quesito è volto a chiarire se il sistema ipotizzato è coerente con quanto previsto dal comma 3bis dell’articolo 51 del Tuir che stabilisce: Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

L’Agenzia risponde positivamente alla richiesta dell’istante relativamente alla non imponibilità dei benefit nel caso di specie precisando che, una volta rispettati

  • i vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit
  • le modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall’Istante come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti, è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti dell’Istante la funzione di documento di legittimazione ai sensi del comma 3­bis dell’articolo 51 del Tuir.

Pertanto, l’Istante, in qualità di sostituto d’imposta, sull’importo utilizzato dai propri dipendenti per l’acquisto dei beni e servizi previsti dal piano di welfare non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Come sempre l’Agenzia richiama il quadro giuridico delle Entrate: principio di onnicomprensività articolo 51 comma 1 del Tuir”), tipologia di opere, servizi, prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo parzialmente (comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dello stesso articolo 51).

Un passaggio importante ricorda la circolare n. 28/E/2016 dove la stessa Agenza ha chiarito che mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore, il voucher cumulativo (cioè la formula a cui si richiama il caso in esame, ndr) può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio ­ ad esempio ­ ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel ”carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro.

Con l’occasione viene anche ricordato l’aumento per il 2024 dei limiti previsti dall’ultima disposizione citata (peraltro dimenticando che l’aumento è stato prorogato per il triennio 2025-27 – nostra circolare n. 10/25).

In ALLEGATO la circolare 17/2025 del Servizio Lavoro Previdenza