Il 20 gennaio u.s. è stato sottoscritto il testo coordinato dell’Accordo Integrativo regionale per i dipendenti dei caseifici sociali e cooperativi operanti nella zona di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano.
La stesura del testo coordinato, che si allega alla presente, fa seguito alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del 21 novembre u.s., con le quali le parti sociali hanno inteso rinnovare l’accordo integrativo scaduto il 31/12/2022.
Il rinnovo, che decorre dal 1-1-2023 al 31-12-2026, prevede le seguenti misure.
Aumenti tabella premio qualità - Rimangono invariati gli importi della tabella attuale del premio qualità sulla produzione dell’anno 2023, che verrà erogato entro il 31-12-2024, mentre sulle produzioni 2024, 2025 e 2026, i cui premi verranno erogati entro il 31 dicembre degli anni successivi, gli attuali valori saranno incrementati del 3,5% per il 2024 e del 5% per gli anni successivi.
Revisione tabella moltiplicatore - A decorrere dall’anno 2025, produzione 2024, è stato rivalutato circa del 10% il correttivo del prezzo medio da applicare sulla buona riuscita formaggio e sul premio qualità, come da tabella di cui all’accordo sottoscritto in allegato.
In occasione della sottoscrizione del testo coordinato, le parti hanno altresì definito, in base al prezzo medio rilevato nell’anno 2024, il correttivo applicabile nella determinazione del premio di buona riuscita di cui all’articolo 10, punto 3 del contratto dell’anno 2025, così risultante:

Collocandosi tale correttivo nella fascia 6, per l’anno in corso sarà operante l’Elemento di garanzia economica di cui all’art. 10 punto 4.
Elemento di garanzia – È previsto un aumento del 5% della tabella attuale anche dell’Elemento di garanzia economica (EGE) a decorrere dalla produzione anno 2025. Mentre a decorrere dalla produzione dell’anno 2024 l’erogazione dell’EGE sarà riconosciuto qualora il prezzo medio rilevato ai fini del correttivo sia collocato almeno nella 6° fascia, fermo restando la percentuale di formaggio sbiancato non superiore al 2,5%.
Buono pasto - A decorrere dall’1-1-2025 viene introdotto un buono pasto, cartaceo o elettronico, di 4 euro giornalieri, cumulabili, per ogni giorno di effettiva presenza di almeno 4 ore. Il buono pasto sostituisce i generi in natura, che pertanto dalla stessa data non devono più essere attribuiti.
Appalti - È stata integrata la disposizione dell’articolo 1 punto 1 dell’attuale integrativo, che prevede, a livello regionale, annualmente o su richiesta di una delle parti, l’informazione e il confronto preventivo e consuntivo con le Organizzazioni sindacali anche relativamente ad appalti ed esternalizzazioni, non occasionali.
Inoltre, in caso di esternalizzazione degli spacci, è previsto l’obbligo di mantenimento del CCNL e del CCL integrativo territoriale, fatte salve le operazioni già avvenute prima della sottoscrizione del presente accordo.
Casse e RLST - È stato previsto l’impegno comune delle parti alla riorganizzazione delle casse casari attraverso la costituzione, entro il primo trimestre 2025, di una commissione paritetica, per un confronto sull’estensione delle prestazioni delle casse a tutti i lavoratori a valere dal 2025, sull’adeguamento dei livelli contributivi rispetto alle esigenze delle casse e sull’istituzione degli RLST con costi a carico delle casse.
Indennità lavaggio indumenti – È stata introdotta un’indennità giornaliera a carico delle aziende, che non provvedono autonomamente al lavaggio degli indumenti di lavoro forniti ai lavoratori, pari a € 0,40 lordi giornalieri per ogni giorno di effettiva presenza a decorrere dall’1-6-2025 e di € 0,60 lordi a decorrere dall’1-1-2026.
È stato anche precisato che la dotazione di indumenti per ogni lavoratore dovrà essere di norma costituita da almeno due divise da lavoro, estive ed invernali, fatto salvo diverse regolamentazioni aziendali.