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CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI - ATTIVITÀ STAGIONALI

La circolare 37/2025 del Servizio Lavoro Previdenza

venerdì 14 febbraio 2025

Il messaggio Inps n. 483 del 7-2-2025 torna sul tema del contributo addizionale Naspi sui contratti a tempo determinato in caso di attività stagionali correggendo il precedente messaggio n. 269/2025 (vedi circolare n. 23/25).

La questione è stata ripresa a seguito della norma di interpretazione autentica dell’articolo 21 comma 2 del Dlgs 81/2015, n. 81, contenuta nell’articolo 11 della Legge 203/2024 (Collegato lavoro – circolare n. 105/24).

Con quest’ultimo intervento sono state ricomprese tra le attività stagionali quelle definite dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

Il messaggio Inps 269 aveva escluso che questa interpretazione riguardasse anche il contributo addizionale Naspi (regolato dall’articolo 2 commi 28-29-30 della Legge 92/2013) affermando infatti che dall’1-1-2016 per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese nell’elencazione recata dal Dpr 1525/1963, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale Naspi (e le relative maggiorazioni).

L’Istituto non aveva però tenuto conto delle modifiche introdotte al comma 28 dall’articolo 1 comma 13 lettera a) della legge 160/2019.

Si chiarisce ora che l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo … continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

Quindi l’esonero dal contributo addizionale, dal 2020, è stato ripristinato per le attività stagionali definite dai contratti collettivi ma soltanto se stipulati entro il 31-12-2011.Sul tema rinviamo alla Inps n. 91/2020.

In chiusura è utile ricordare che per la normativa sugli stagionali esiste un “disaccoppiamento” tra regime legale e regime contributivo: per il primo il riferimento è alle normative contrattuali senza vincolo di data (articolo 21 commi 01 e 2 del Dlgs 81/2015), per il secondo valgono le norme che stiamo esaminando.

Di seguito le materie nelle quali di contratti a termine stagionali possono derogare al regime legale:

  • Durata massima (articolo 19 comma 2 Dlgs 81/2015 che richiama l’articolo 21 comma 2)
  • Proroghe e rinnovi (articolo 21 commi 01 e 1 Dlgs 81/2015)
  • Stacco tra un contratto e l’altro (articolo 21 comma 2 Dlgs 81/2015)
  • Limiti numerici (articolo 23 comma 2Dlgs 81/2015).

Non si può dire che si tratti di una normativa lineare.