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PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AGLI UTILI D’IMPRESA - I RISTORNI

Trattandosi di un disegno di legge la norma è vigente dal 10-6-2025

martedì 3 giugno 2025

La Gazzetta ufficiale n. 120 del 26-5-2025 ha pubblicato la Legge n. 76 del 15-5-2025 - Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. Trattandosi di un disegno di legge la norma è vigente dal 10-6-2025.

Si tratta di una delle poche leggi che non deriva da una iniziativa parlamentare o governativa. Il questo caso si tratta di una iniziativa della Cisl.

Ci limitiamo qui a esaminare l’articolo 5[1] relativo ad alcune norme che ampliano i vantaggi fiscali in caso di distribuzione degli utili ai lavoratori. Affronteremo anche il tema dei ristorni.

Si prevede che, per il 2025[2], il tetto per la detassazione degli utili distribuiti ai lavoratori dipendenti sia aumentato da 3.000[3] a 5.000 euro.

In questo caso il provvedimento è ben costruito in quanto è ancorato, seppure derogandolo, all’articolo 1 comma 182 della Legge 208/2015.

Il testo richiama anche esplicitamente l’applicazione delle disposizioni dei commi 183-189 della Legge di bilancio 2015).

Questa ulteriore facilitazione è però sottoposta alla condizione che la quota degli utili di impresa distribuita ai dipendenti non sia inferiore al 10% degli utili complessivi e che sia effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del Dlgs 81/2015.

La destinazione del 10% dell’utile non è una condizione banale.

Probabilmente la seconda condizione poteva anche essere implicita in quanto già la norma del 2015 prevede che i premi di risultato (e gli utili distribuiti) siano previsti da un contratto di secondo livello.

A questo proposito sarà da valutare se la formulazione della Legge 76 non comporti invece un ampliamento anche alla contrattazione nazionale (anche se probabilmente si tratta di interventi più confacenti al livello aziendale).

Pur avendo una buona impostazione, il testo presenta una criticità relativa agli importi deliberati e/o corrisposti prima dell’entrata in vigore della norma (10 giugno).

L’articolo 5 prevede che le nuove disposizioni valgano “per l’anno 2025”. A nostro parere, questo fa pensare che si possa applicare anche a distribuzioni di utili deliberate prima dell’entrata in vigore della legge.

Più problemi di applicabilità derivano dal pagamento con la busta paga relativa a maggio.

Se così non fosse la norma avrebbe scarso peso considerato che ha valore soltanto per il 2025 e le società svolgono le assemblee in questo periodo.

I ristorni

In questo contesto si inserisce una riflessione sui ristorni.

La Legge di bilancio 2016 non menziona esplicitamente i ristorni che sono stati “recuperati” da una circolare dell’Agenzia delle entrate (n. 28/2016[4]) che a sua volta si rifaceva ad atti precedenti.

Anche la risposta dell’Agenzia a interpello (n. 284/2023[5]) ribadisce la detassabilità dei ristorni in relazione all’intero provvedimento (commi da 182 a 190). Tra l’altro, nel dare indicazioni operative, si chiarisce che i ristorni sono considerati partecipazione agli utili d’impresa.

Il quadro regolatorio si chiude con l’articolo 14 della legge 76 dove si prevede che le disposizioni della presente legge si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.

Non dovrebbero quindi esserci controindicazione ad aumentare il tetto di detassabilità anche per i ristorni.

Anche in questo caso si pone la questione della data di corresponsione degli importi.

In attesa di chiarimenti consigliamo di non pagare i ristorni di importo superiore a 3.000 euro con la busta paga del mese di maggio.

Per le assemblee già svolte si suggerisce di comunicare ai soci interessati lo slittamento del pagamento per valutare la possibilità di usufruire delle nuove agevolazioni fiscali.

Per le assemblee ancora da svolgere è opportuno introdurre il tema di un possibile slittamento di pagamento in attesa di chiarimenti.

 

[1] Art. 5. (Distribuzione degli utili)

1. Per l’anno 2025, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva disciplinata dal citato comma 182 è elevato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le disposizioni dei commi da 183 a 189 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, valutate in 49 milioni di euro per l’anno 2025 e in 800.000 euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 15, comma 1.

[2] L’articolo prevede una copertura importante: 49 milioni di euro per il 2025 e in 800.000 euro per il 2026.

[3] Per il triennio 2025-2027 si applicata l’aliquota del 5% in sostituzione delle aliquote ordinarie Irpef e per addizionali.

[4] Si ritiene che, come per il passato (cfr. circolare 3/E del 2011, paragrafo 3.1.), possono essere ammessi al beneficio di cui all’articolo 1, comma 182 della legge n.208 del 2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016 e dal Decreto. La peculiarità dell’istituto del ristorno comporta che la cooperativa sia tenuta a depositare, in luogo del contratto, il verbale con il quale l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni, secondo le modalità di cui all’articolo 5 del Decreto.

[5] Ciò  premesso, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si ritiene che, nella misura in  cui i  ristorni in oggetto siano conformi alle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 182 a 190, della legge di  Stabilità 2016 e a condizione che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione  relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa, ai fini  trattamento  fiscale  agevolativo, alle somme erogate a titolo di ristorno si applichi la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.