La circolare Inail n. 40 del 4-7-2025 interviene sulla tutela del lavoro dei ciclofattorini gestita mediante piattaforme digitali.
Sul tema il Ministero del lavoro ha emanato la circolare n. 9 del 18-4-2025 (circolare lavoro previdenza del 30/04/2025).
La prima parte della circolare fornisce un quadro generale che riprende le indicazioni ministeriali. Ci dedichiamo agli aspetti operativi.
Profili assicurativi Inail
Nel paragrafo, che non contiene particolari novità, sono analizzate le tre tipologie contrattuali:
- lavoro autonomo
- collaborazione organizzata dal committente
- lavoro subordinato
Nel primo caso si applica l’articolo 47septies del Dlgs 81/2015: ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal Dpr 1124/1965; si applica l’articolo 27 Dpr e la spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.
La retribuzione imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.
Per l’anno 2025, l’imponibile giornaliero è di 57,32 euro (circolare Inail n. 29 del 30-5-2025).
In caso di collaborazione organizzata dal committente (articolo 2 comma 1 Dlgs 81/2015) si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato e quindi anche in questo caso l’articolo 27 sopra citato.
I premi assicurativi sono determinati sulla retribuzione effettiva o, comunque, a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dal Ccnl da assumere.
I premi dovuti devono essere determinati applicando il tasso della pertinente voce di tariffa alle retribuzioni previste per la qualifica di interesse dal contratto collettivo nazionale individuato come applicabile o comunque da applicare (e non l’imponibile previsto per i parasubordinati).
In presenza di lavoro subordinato si applica sempre il predetto articolo 27.
L’imponibile è costituito dalla retribuzione effettiva che non può essere inferiore alle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (minimale contrattuale) e ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat (minimale di retribuzione giornaliera).
Le indicazioni operative dell’Inail fornite nel 2020 per i lavoratori autonomi
La parte operativa della circolare si concentra sulla tipologia di lavoro autonomo introdotta dal capo V-bis del Dlgs 81/2015 che è stato esaminato dalla nota n. 866 del 23-1-2020. Le istruzioni fornite all’epoca sono ora confermate.
1. I lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada (Dlgs 285/1992) attraverso piattaforme anche digitali, sono soggetti dal 1-2-2020 alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal Tu.
L’ambito applicativo soggettivo è quello previsto dal citato articolo 47septies, analizzato sopra.
L’ambito oggettivo dell’assicurazione (attività protetta) riguarda l’attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano ed è definito con riferimento all’utilizzazione di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47 (Classificazione dei veicoli), comma 2, lettera a), del Dlgs 285/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
Secondo l’Istituto esulerebbero dall’ambito di applicazione dell’articolo 47-septies sia le consegne “senza mezzi di trasporto”, sia le consegne con automobili.
Per l’Inail però entrambe le ipotesi rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 47septies e che il riferimento contenuto nell’articolo 47-bis ai velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al Dlgs 285/ 1992 valesse soltanto a individuare la tipologia standard di rider. Quindi anche in questi casi scatta l’obbligo assicurativo come rilevato dal tribunale di Milano sezione lavoro nella sentenza n. 2915 del 7 giugno 2024 la copertura assicurativa non può dipendere dalla scelta del mezzo da utilizzare.
2. Queste le voci di tariffa da applicare.
- Voce 0721 (la declaratoria prevede il Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante se l’attività di consegna è effettuata a piedi o tramite velocipedi e veicoli a motore espressamente previsti dal comma 2, lettera a), dell’articolo 47 del codice della strada.
- Voce 9121 (trasporto di merci e trasporti postali) se vengono utilizzati altri tipi di veicoli a motore.
3. Come accennato sopra, per il calcolo del premio assicurativo, l’imponibile è dato dal minimale giornaliero in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività (per il 2025, l’imponibile giornaliero è di 57,32 euro).
4. Ai fini assicurativi, si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal lavoratore autonomo almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.
Il premio assicurativo non è frazionabile in base al numero delle ore lavorate giornalmente dal lavoratore.
5. L’impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal Dpr 1124/1965.
Il premio è a totale carico dell’impresa, così come tutte le denunce (iscrizione, variazione, dichiarazioni delle retribuzioni, denuncia di infortunio e di malattia professionale).