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INDICAZIONI SUL LAVORO LOCALI CHIUSI SOTTERRANEI O SEMI-SOTTERRANEI

La nuova nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che integra le precedenti indicazioni operative

giovedì 24 luglio 2025

Con nota n. 5945 dell’8-7-2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro integra le indicazioni operative già fornite in relazione all’applicazione dell’articolo 65 del Dlgs 81/2008 ossia al divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei e alle possibili deroghe. 

L’articolo 1 comma 1 lett. e) della Legge n. 203/2024 (Collegato lavoro in vigore dal 12-1-2025) ha modificato i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del Dlgs. n. 81/2008 (circolare lavoro previdenza n. 110/24). L’Inl era già intervenuto con la circolare prot. n. 811/25 (circolare n.27/25). 

Come si ricorderà, dal 12-1-2025 l’Inl ha acquisito la competenza, già attribuita alle Asl, in relazione all’applicazione del citato articolo 65.

Tale disposizione, a fronte di un generale divieto di adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, prevede tuttavia la possibilità di svolgere attività lavorative in tali luoghi quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV del decreto, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

Il datore di lavoro deve comunicare tramite pec al competente ufficio Itl l'uso dei locali nelle condizioni indicate sopra allegando adeguata documentazione (da individuare con apposita circolare Inl) che dimostri il rispetto dei requisiti richiesti.

I locali possono essere utilizzati soltanto dopo 30 giorni dalla data della comunicazione.

Se Itl richiede ulteriori informazioni, il termine di 30 giorni decorre 30 giorni dopo l’ulteriore comunicazione, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.

L’Inl ricorda che l’uso dei locali sotterranei o semi-sotterranei è possibile anche quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”. 

La nota n. 5945 precisa che sul territorio nazionale non vi sono definizioni uniformi per identificare i locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, dal momento che non è stato uniformemente recepito sul piano nazionale il Regolamento edilizio tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, allegato A, Dpr n. 380/2001[1].

Di conseguenza, ai fini della comunicazione in deroga ai sensi dell’articolo 65 del Dlgs. n. 81/2008, è necessario far riferimento al regolamento edilizio vigente nel comune di appartenenza.

L’Inl precisa che i servizi tecnici, come sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, ecc. e tutti i locali a basso fattore di occupazione, cioè minore di 100 ore/anno, che prevedono la presenza del lavoratore solo occasionalmente, sono da ritenersi esentati dalla comunicazione all’Ispettorato.

La nota contiene anche una griglia ad uso degli Itl che è utile anche ai datori di lavoro per avere un filo conduttore nella gestione della pratica[2].

La domanda dovrà contenere una relazione con la descrizione del tipo di attività da svolgere nei locali oggetto di comunicazione, riportando anche la tipologia di lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente. Il datore di lavoro avrà cura di specificare che ogni tipologia di lavorazione non darà luogo all'emissione di agenti nocivi. 

Riprendendo la circolare prot. n. 811, l’Inl precisa che è possibile utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei per le lavorazioni ivi indicate purché il datore di lavoro dichiari, nella relazione, che la lavorazione non darà luogo “all'emissione di agenti nocivi” (es. ciclo chiuso, valutazione preliminare di rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, etc.).

Come accennato in premessa, se la comunicazione in deroga è carente o incompleta, l'Itl che ha ricevuto la comunicazione entro i 30 gg richiede “ulteriori informazioni” comunicando i termini entro i quali dovrà essere fornito il riscontro richiesto e comunicando, contemporaneamente, il diniego all'uso dei locali medesimi. 

Le comunicazioni potranno essere oggetto di approfondimento da parte della Vigilanza tecnica, che effettuerà accertamenti nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano inviato la documentazione integrativa richiesta e valuterà accertamenti a campione riferiti prioritariamente alle comunicazioni inizialmente carenti e alle attività di:

  • verniciatura;
  • processi di saldatura;
  • uso di minerali a spruzzo;
  • uso di solventi e collanti non ad acqua;
  • ricarica di batterie;
  • lavorazione di materie plastiche a caldo;
  • officine con prova motori;
  • falegnamerie;
  • tinto-lavanderie;
  • sviluppo e stampa;
  • tipografia. 

Riportiamo di seguito la parte della nota relativo all’attività di vigilanza. 

L'art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “l'uso dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.

Al riguardo si forniscono indicazioni, con riferimento alle ipotesi prospettate e di seguito riportate, qualora durante l'accesso ispettivo emerga la presunta “non veridicità” della sussistenza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

Caso 1: dichiarazione non veritiera

L'ufficio riterrà non veritiera una dichiarazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- emissioni di agenti nocivi,

- non idonee condizioni di aerazione,

- non idonee condizioni di illuminazione,

- non idonee condizioni di microclima.

Per quanto concerne invece l'eventuale mancato rispetto dei requisiti dell'allegato IV del d.lgs. n. 81/2008, in quanto applicabili, dovrà ritenersi non veritiera la dichiarazione in presenza di violazioni di più precetti rientranti nelle categorie omogenee 1.5, 1.6, 1.7 (almeno due precetti in almeno due diverse categorie).

Pertanto, l'Ufficio dovrà procedere:

- alla notizia di reato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei confronti del richiedente, in quanto l'art. 76 del menzionato decreto prevede una responsabilità penale per i soggetti privati che rilasciano dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso;

- alla contestazione della violazione ai sensi dell'art. 65 co. 1 del d.lgs. n. 81/2008, imponendo tramite verbale di prescrizione l'interruzione delle lavorazioni vietate.

Caso 2: mancato rispetto di uno o più requisiti di cui all'allegato IV del d.lgs. n. 81/2008 (ad eccezione delle categorie omogenee 1.5, 1.6 e 1.7), in quanto applicabili:

Salvo quanto previsto nel caso 1, l'Ufficio dovrà procedere alla:

- contestazione della violazione di cui all'art. 65 co. 2 del d.lgs. n. 81/2008, con apposito verbale di prescrizione.

Caso 3: evidenza di una o più asseverazioni non veritiere si dovrà procedere, oltre a quanto indicato nel caso 1, anche alla:

- comunicazione al relativo Albo professionale del tecnico asseveratore abilitato, per violazione del codice deontologico;

- notizia di reato ai sensi dell'art. 482 del c.p.p. nei confronti del tecnico asseveratore.

Caso 4: utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prima dei trenta giorni dalla data di presentazione della Comunicazione o dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste:

- contestazione della violazione di cui all'art. 65 co. 1 del d.lgs. 81/2008 con apposito verbale di prescrizione.

Da ultimo si ricorda che, qualora l'Organo di vigilanza, diverso dall'INL, accerti il mancato rispetto di quanto sancito all'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, dovrà darne opportuna comunicazione all'ITL/IAM territorialmente competente.

[1] Ad ogni buon conto queste le definizioni contenute nell’Intesa:

  • piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio;
  • piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

[2]

ELEMENTI DA VERIFICARE

Presente

1) Presenza di una relazione descrittiva del tipo di attività, con l'indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all'interno dei locali oggetto della suddetta comunicazione, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all'emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili;

si

no

Eventuali osservazioni:

2) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all'Albo professionale contenente:

 

 

→ conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;

si

no

→ agibilità dei locali;

si

no

→ rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;

si

no

→ rispetto delle seguenti norme di sicurezza:

 

 

-- sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;

si

no

-- sussistenza delle condizioni di salubrità dell'aria e dei sistemi di aerazione dei locali;

si

no

-- sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;

si

no

→ conformità di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.) alla normativa vigente;

si

no

Eventuali osservazioni: