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LAVORO INTERMITTENTE - CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Il Ministero del lavoro conferma che la tabella allegata all’abrogato Regio decreto n. 2657/1923 continua a poter essere utilizzata per attivare contratti di lavoro intermittente

martedì 16 settembre 2025

Con la circolare n. 15 del 27-8-2025 Il Ministero del lavoro conferma che la tabella allegata all’abrogato Regio decreto n. 2657/1923 continua a poter essere utilizzata per attivare contratti di lavoro intermittente.

La questione era già stata affrontata (circolare n. 98/25) in relazione alla nota dell’Inl 1180 del 10-7-2025 che dato analoghe indicazioni.

L’articolo 13 del Dlgs 81/2015 individua due di condizioni, alternative fra loro, che legittimano il ricorso a tale figura contrattuale:

  • condizioni oggettive attengono alle esigenze individuate dai contratti collettivi applicati dal datore di lavoro;
  • condizioni soggettive sono legate all’età anagrafica del lavoratore da assumere (under 24 oppure over 55 anche pensionato).

In mancanza di previsioni contrattuali i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro (Dm 23-10-2004) che ha ritenuta utilizzabile la tabella allegata al Regio decreto 2657/1923.

A seguito dell’abrogazione di questo decreto (Legge n. 56/2025) si è quindi creato un potenziale vuoto normativo.

Per il Ministero, invece, l’abrogazione non incide sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal Dm 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama.

Inoltre, sempre per il Ministero, il citato Dm è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso Dlgs. 81/2015.