La Cassazione, con ordinanza n. 24911/2025 del 11-9-2025 ha stabilito che le dimissioni sono revocabili anche durante il periodo di prova secondo i tempi e le procedure di legge.
Segnaliamo la sentenza in quanto impatta direttamente su una circolare del Ministero del lavoro (la n. 12/2016) che prevedeva:
… 1.2. Fattispecie escluse dalla nuova disciplina
La disciplina introdotta dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 non si applica:
a)…
b) al recesso durante il periodo di prova di cui all'articolo 2096 del codice civile; …
Ricordiamo che l’istituto della convalida delle dimissioni è regolato dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015.
Il comma 2 prevede che entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo di dimissioni, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità telematiche.
Il decreto 151 non prevede l’esclusione dalla procedura per le dimissioni effettuate in periodo di prova. Si tratta di una indicazione non corretta del Ministero del lavoro che, d’altra parte, non ha fornito, a suo tempo, alcuna motivazione per questa scelta. Probabilmente la posizione era dovuta al fatto che nel periodo di prova il datore di lavoro può recedere liberamente e quindi non sono necessarie tutte le protezioni previste dall’articolo 26 citato (a contrasto del fenomeno delle “dimissioni in bianco”).
La Corte ritiene, invece, che anche nel periodo di prova sia necessaria la tutela dell’articolo 26.
Ma la sentenza della Cassazione stabilisce anche un altro importante effetto: quello per cui “A fronte di una revoca valida ed efficace, le dimissioni sono state considerate come mai avvenute”. E quindi “Il rapporto di lavoro non si è mai interrotto e, di conseguenza, deve essere ripristinato nella sua interezza, inclusa la fase di prova, …”.
Il caso concreto è quello di un lavoratore assunto il 4-9, dimesso in periodo di prova il 5-9 che revoca le dimissioni il 12-9. La sentenza afferma che la revoca è legittima (è avvenuta entro i 7 giorni di legge) e che il datore di lavoro deve ripristinare il rapporto di lavoro (che sarà sottoposto al residuo periodo di prova).
Visto il tenore della causa non è affrontato il tema di come considerare il periodo dal 5-9 in cui il lavoratore non ha prestato attività. A nostro avviso si dovrebbe trattare di una assenza giustificata e non retribuita.