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VIETATA LA DIFFUSIONE DEI MOTIVI DI ASSENZA DEI LAVORATORI

La circolare 115/2025 del Servizio Lavoro Previdenza

martedì 23 settembre 2025

Il datore di lavoro non può comunicare, anche solo attraverso sigle, i motivi di assenza dei lavoratori. Lo dispone il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 363/2025 del 23-6-2025.

Il caso è quello di una impresa che indicava nel tabellone dei turni i motivi delle assenze (non programmate) dei lavoratori attraverso sigle (mal=malattia; inf=infortunio ecc.).

Il datore si è giustificato affermando che l’indicazione era fatta sul tabellone relativo alle sostituzioni per rendere conto ai lavoratori dei motivi delle richieste ed evitare conflitti all’interno dell’azienda in modo da consentire un corretto andamento del servizio.

Inoltre lo stesso datore motivava la scelta ricordando che le imprese di trasporto hanno l’obbligo di affiggere i turni di servizio ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 138/1958).

Il Garante ha rilevato che questo provvedimento non impone di indicare le motivazioni delle assenze e che le operazioni di trattamento sopra descritte risultano effettuate in violazione dei principi di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento, in quanto le informazioni sulle cause delle assenze da lavoro non risultano necessarie a garantire il regolare avvicendamento e la programmazione dei turni di lavoro.

L’impresa ha comunicato al Garante di aver modificato la prassi aziendale indicando in modo generico l’assenza con la lettera “A”.

Il Garante ha ritenuta corretta questa prassi e sanzionato quella precedente.