Text/HTML

NOMINA AMMINISTRATORI E LIQUIDATORI DI SPA, SRL e COOPERATIVA: NECESSARIA UNA NUOVA DICHIARAZIONE PREVENTIVA

La dichiarazione dovrà attestare, in capo agli stessi, l’inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c.

venerdì 1 aprile 2022

A far data dal 14 dicembre 2021 gli amministratori ed i liquidatori di spa, S.r.l. e cooperative che intendono essere nominati dovranno far pervenire alla società una specifica dichiarazione attestante, in capo agli stessi, l’inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c.

1. Quadro normativo

ll D.lgs. 183 del 2021 (il quale recepisce la direttiva UE 2019/1151) ha previsto delle novità in materia di nomina degli amministratori e dei liquidatori nelle società di capitali.

L’articolo 6, in particolare, modifica l’art. 2383 c.c. in materia di nomina degli amministratori, introducendo un secondo periodo al primo comma: «La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

La disposizione è vigente dal 14 dicembre 2021.

Per effetto di tali modifiche, gli amministratori della società per azioni, prima della nomina, hanno l’obbligo di presentare alla società una comunicazione preventiva con la quale dichiarano l’assenza delle cause di ineleggibilità previste dal Legislatore.

Le cause di ineleggibilità sono quelle previste dall’articolo 2382 del Codice civile, alle quali si aggiunge, per espressa previsione normativa, l’interdizione dall’ufficio di amministratore adottato da altro Stato membro dell’Unione Europea.

La novità, per espressa disposizione normativa, ha effetto anche sulla nomina degli amministratori della società a responsabilità limitata conseguentemente, anche per loro, si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza già previste in ambito di S.P.A. e la novità della preventiva dichiarazione in merito all’inesistenza a proprio carico delle predette cause di ineleggibilità

Le novità in termini di dichiarazione preventiva sull’inesistenza delle cause di inelleggibilità a carica di amministratore si applicano anche alle Società Cooperative.

In considerazione dei richiami alle disposizioni sugli amministratori in materia di obblighi e responsabilità dei liquidatori, si ritiene che la dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità debba essere presentata anche dai liquidatori in fase di nomina.

2. Le cause di ineleggibilità ex articolo 2382 c.c. 

La dichiarazione deve avere ad oggetto l’assenza di cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c. e non incompatibilità legale a posizioni soggettive dell’amministratore.

L’articolo 2382 c.c., come integrato dal D.lgs. n. 183/21, elenca le cause di ineleggibilità prevedendo che:

 “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio:

  • l'interdetto,
  • l'inabilitato,
  • il fallito, 
  • chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
  • chi è soggetto a interdizione dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea

Si ricorda che l’eventuale nomina ad amministratore effettuata in presenza di una di queste situazioni è nulla. Se poi le suddette situazioni si verificano successivamente alla nomina, in pendenza della carica, esse si tramutano in cause di decadenza che operano automaticamente al loro verificarsi.

3. la dichiarazione preventiva

La dichiarazione si ritiene debba essere rilasciata sia in sede di costituzione della società (prima nomina degli amministratori richiesta ai sensi dell’art. 2328 c.c.) sia nei casi dei successivi rinnovi cariche sociali e anche nel caso di sostituzione di un amministratore in corso di mandato.

Nonostante la norma non sia esaustiva su alcuni aspetti, i primi commentatori sono concordi nel

formulare alcune indicazioni operative:

  • Anche ai fini probatori la dichiarazione deve essere rilasciata per iscritto, senza tuttavia l’osservanza di specifiche forme. Non è richiesta, in particolare, la forma della “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”;
  • La norma non prevede che la dichiarazione sia allegata all’atto di nomina; si suggerisce tuttavia di conservare la dichiarazione in allegato all’atto costitutivo della società che nomina i primi amministratori o al verbale assembleare di nomina degli stessi o al verbale del consiglio di amministrazione di cooptazione di un nuovo amministratore;
  • La dichiarazione non è da depositare al registro delle imprese, non essendo richiamata tra gli atti per i quali è previsto il relativo adempimento pubblicitario

Quanto al momento in cui la dichiarazione deve essere presentata, la norma si limita a prevedere che la nomina dell’amministratore è in ogni caso preceduta dalla presentazione della dichiarazione. Poiché la nomina degli amministratori spetta all’assemblea dei soci, occorre avere come riferimento la data di svolgimento dei lavori assembleari. Operativamente si possono presentare i seguenti casi:

  • Qualora statuto o regolamento della cooperativa disciplinino la presentazione di candidature alla carica di amministratore prima della data dell’assemblea, ben potrà entro il medesimo termine farsi richiesta di depositare le previste dichiarazioni.
  • Se invece la presentazione dei candidati avviene direttamente durante l’assemblea deve potersi ammettere che la dichiarazione sia resa contestualmente alla nomina da parte dell’assemblea, avendo cura di ammettere la dichiarazione dell’eletto prima della proclamazione dei risultati della votazione.  
  • Qualora la nomina del nuovo amministratore sia deliberata per cooptazione dal consiglio di amministrazione, la dichiarazione dovrà essere presentata al consiglio di amministrazione prima della data dell’adunanza convocata per deliberare la sostituzione.