A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, l’Inps ha aggiornato la modulistica utilizzata dai soggetti aventi diritto per la concessione delle agevolazioni rientranti in questo regime di aiuti (messaggio n. 3339 del 6-11-2025).
I moduli di domanda “de minimis” gestiti tramite il “Portale delle Agevolazioni” sono già stati adeguati ai nuovi regolamenti comunitari.
La dichiarazione aggiornata con i nuovi riferimenti comunitari e le nuove soglie di concedibilità dell’aiuto può essere utilizzata per le istanze per la concessione di agevolazioni per le quali non è previsto un modulo telematico a supporto (si rinvia, ad esempio, all’incentivo per la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari della nuova assicurazione sociale per l’impiego NASpI (articolo 2 comma 10bis Legge 92/2012).
Queste le modalità per reperire il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” sul portale dell’Inps (sezione “Moduli”, categoria “Aziende e Contributi”, digitare nel campo “Ricerca libera” il codice “SC105”).
Riportiamo di seguito il testo del messaggio che riepiloga le norme in materia di “de minimis”.
Con riferimento alle agevolazioni riconosciute dall’Istituto nell’ambito del regime “de minimis”, i regolamenti comunitari attualmente vigenti sono i seguenti:
- regolamento (UE) 2023/2831(pubblicato nella G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- regolamento (UE) 1408/2013(pubblicato nella G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
- regolamento (UE) 717/2014(pubblicato nella G.U.U.E. L 190 del 28 giugno 2014) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- regolamento (UE) 2023/2832(pubblicato nella G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
In relazione a tali regolamenti e alle successive modifiche, i massimali di aiuto concedibili nel triennio[1] risultano così fissati:
- regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale) - EUR 300.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG) – EUR 750.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura) – EUR 40.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 25 ottobre 2023;
- regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo) – EUR 50.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 16 dicembre 2024.
Si precisa che, per gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di concedibilità di EUR 100.000 previsto dal regolamento (UE) 1407/2013 e trova applicazione il massimale generale di EUR 300.000 di cui al regolamento (UE) 2023/2831.
Si evidenzia altresì che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” di settore concessi da uno Stato membro si computa con riferimento a un arco di tre anni e si riferisce all’impresa unica[2].
[1] Il triennio di riferimento per i regolamenti n. 1408/2013 (settore agricolo), n. 2023/2831 (settore generale) e n. 2023/2832 (SIEG) è da intendersi come tre anni solari da calcolare a ritroso dalla data di concessione dell’aiuto. Il triennio di riferimento per il regolamento n. 717/2014 (settore pesca e acquacoltura) è costituito dall’esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.
[2] Per “impresa unica” deve intendersi l’insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle predette lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.