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E-BIKE CONCESSE AI LAVORATORI

Chiarimenti sul trattamento fiscale

martedì 3 marzo 2026

L’Agenzia delle Entrate con una risposta a interpello (n. 41 del 16-2-2026) di 26 pagine affronta il tema del trattamento ai fini IVA e delle imposte dirette di un piano di welfare aziendale che prevede l’assegnazione ai dipendenti di e-bike acquisite in leasing dal datore di lavoro. 

L’istante stipulerebbe con una società terza un contratto quadro di leasing al fine di definire i termini generali dell'operazione, sulla base dei quali poi saranno stipulati i singoli contratti di leasing con i dipendenti (durata 36 mesi) che potranno scegliere la tipologia di bicicletta.

I dipendenti sarebbero tenuti a utilizzare le e-bike per gli spostamenti casa-lavoro almeno per il 30% degli stessi.

La società coprirà un canone annuo di euro 1.200,00. L’eventuale parte restante sarà a carico del dipendente e sarà trattenuta in busta paga.

Saranno a carico del dipendente i costi accessori, rappresentati a titolo esemplificativo dai costi di ricarica della bicicletta elettrica, della sua manutenzione, della sua riparazione e degli eventuali accessori di cui intendesse dotare la propria e-bike. 

L’istante chiede di avere chiarimenti su:

1. la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA assolta in sede di acquisto dei beni in esame sulla base del contratto di quadro di leasing;

2. l'imponibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente in capo ai suoi collaboratori, in occasione della concessione in loro favore e ad uso promiscuo delle e-bike, anche allo scopo di consentire il corretto assolvimento dei propri obblighi di datore di lavoro e sostituto di imposta. 

Le e-bike (o meglio le biciclette a pedalata assistita) sono equiparate a quelle “normali” se con le seguenti caratteristiche:

a) potenza del motore: limitata (minore/uguale) a 250 watt;

b) limite di velocità: l'assistenza è fornita solo fino a 25 km/h;

c) solo assistenza alla pedalata: il motore deve fornire assistenza solamente quando il ciclista pedala e deve interrompere l'assistenza quando la velocità raggiunge i 25 km/h. 

Affrontiamo soltanto il tema del reddito di lavoro dipendente, rinviando per quello sulla deducibilità del costo e della detraibilità IVA alla lettura della risposta. 

La questione che si pone è quella dell’applicabilità al caso proposto dell'articolo 51 comma 2 lettera f) del Tuir. 

Tralasciamo il consueto richiamo al ''principio di onnicomprensività'' del reddito di lavoro dipendente e al calcolo dei generi in natura ai sensi del successivo comma 3, al primo periodo (determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9 del Tuir). 

La citata lettera f) prevede che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente «l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100».

A sua volta l’articolo 100 del Tuir stabilisce che «Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi». 

L’Agenzia richiama anche una specifica risposta a interpello (n. 74 del 21-3-2024) sintetizzata dalla circolare n. 23/24[1]. 

In conclusione, per l’Agenzia il servizio di mobilità sostenibile che il Contribuente intende offrire ai propri dipendenti, mettendo a loro disposizione una e-bike per uso personale, monitorando, fra l'altro, che la stessa sia utilizzata per coprire almeno il 30% dello spostamento casa-lavoro, risponde alle finalità di ''utilità sociale'' individuate dal comma 1 dell'articolo 100 del TUIR e che allo stesso può applicarsi il regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR. 

Tuttavia il suddetto regime di esclusione si applica solo a condizione che i dipendenti aderiscano all'offerta così come proposta dalla Società, senza poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit. 

Quindi, se i dipendenti pattuiscono altri aspetti relativi alla fruizione del servizio, in ragione di specifiche esigenze personali o familiari, il valore del benefit dovrà concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, secondo il criterio del valore normale, in forza delle disposizioni contenute nei commi 1 e 3 del medesimo articolo 51 del Tuir[2]. 

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[1] Possono rientrare nella previsione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR, rispondendo alle finalità di ''utilità sociale'' individuate dal comma 1 dell'articolo 100 del medesimo Testo Unico, anche i servizi di mobilità sostenibile (carsharing e scootersharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico, ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli, bikesharing, monopattino elettrico e utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale) per il percorso casa-lavorocasa, offerti ai dipendenti tramite un'applicazione informatica.

[2] Questa posizione si basa sulla precisazione contenuta nella risoluzione n. 55/E del 25-9-2020, in base alla quale si configura la fattispecie disciplinata dall'articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR «nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all'offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione.

Laddove, infatti, l'opera e/o il servizio fossero predisposti dal datore di lavoro o dal terzo erogatore in ragione di specifiche esigenze del singolo lavoratore o dei suoi familiari e con le modalità da questi ultimi rappresentati, ad avviso della scrivente, si configurerebbe un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro che, come detto, non è contemplata nell'ambito di applicazione della lettera f) in esame».