Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) si aggiorna e porta con sé alcune novità per le imprese. Il nuovo modello sostituisce integralmente quello precedente e dovrà essere utilizzato per dichiarare i dati riferiti al 2025.
Nuove scadenze e aggiornamenti
Non più il tradizionale 30 aprile, ma il 3 luglio 2026. Una proroga automatica, legata alla pubblicazione tardiva del decreto, che offre più tempo ma non riduce la complessità. Dietro questa apparente continuità si inserisce però un cambiamento più profondo. Il MUD 2026 si muove infatti nella direzione dell’integrazione con il RENTRI, il nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti. Questo significa una cosa molto concreta per le imprese: i dati dichiarati dovranno essere coerenti con quelli registrati nei sistemi digitali, senza margini di disallineamento.
Non cambia la struttura generale del modello, e questo aiuta a mantenere una certa familiarità operativa. Cambia però il contesto in cui si inserisce: più digitale, più integrato, più controllabile.
Modalità
Anche sul fronte delle modalità di invio, la trasmissione avviene esclusivamente online, con accesso tramite SPID, CIE o CNS. Un passaggio ormai standard, ma che richiede di verificare per tempo credenziali e accessi, evitando blocchi all’ultimo momento.
Un altro aspetto da valutare con attenzione riguarda la possibilità di utilizzare la modalità semplificata. È ammessa solo in presenza di condizioni molto precise (dimensioni aziendali, tipologia e quantità di rifiuti). Utilizzarla in modo improprio non è una scorciatoia: è un errore che può portare a sanzioni.
Tempi e sanzioni
La presentazione oltre il termine del 3 luglio, ma entro i 60 giorni successivi, comporta una sanzione ridotta. Superata questa finestra, o in caso di dati incompleti o non corretti, si entra invece nel regime ordinario, con impatti ben più rilevanti.
Chi rientra
Opportuno ricordare che non tutte le imprese sono obbligate alla presentazione. In particolare, alcune realtà agricole di piccole dimensioni e alcune tipologie di produttori di rifiuti non pericolosi possono rientrare nei casi di esonero. Anche qui, però, è fondamentale verificare la propria posizione per evitare errori di valutazione.
Nel documento completo trovi il dettaglio delle modifiche tecniche, l’elenco puntuale dei soggetti obbligati e le istruzioni operative per la compilazione.
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