Sicurezza sul lavoro? C'è da far attenzione perché ci sono nuove regole e controlli rispetto la formazione e lo smart working!
Con la nota n. 780 del 15 aprile 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene sulle novità introdotte dalla legge n. 34/2026 in materia di salute e sicurezza, ma quali sono i punti cardine per chi amministra una impresa? Ecco una veloce panoramica.
Modelli organizzativi più semplici per le PMI
La legge affida all’INAIL il compito di definire modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici soprattutto per le imprese di minori dimensioni. Al momento si attendono le indicazioni operative dell’Istituto per capire come questi strumenti verranno applicati. Stay Tuned!
Formazione obbligatoria anche in cassa integrazione
Una delle novità più impattanti riguarda la formazione per la quale viene esteso l’obbligo anche nei periodi di cassa integrazione (sia sospensione sia riduzione dell’attività). In più, il lavoratore che rifiuta di partecipare ai corsi di formazione o non li frequenta senza giustificato motivo può perdere il trattamento di sostegno al reddito.
Formazione più moderna e tracciata
La legge si apre all’utilizzo di tecnologie digitali per gli ambiti della formazione sulla sicurezza. Arrivano simulazioni immersive e strumenti che possono a tutti gli effetti essere utilizzati per rendere l’addestramento più efficace. Resta comunque fermo che la formazione deve essere pratica, svolta da personale esperto e documentata in modo tracciabile, anche tramite registri informatizzati.
Smart working e sicurezza, più responsabilità informativa
Per il lavoro agile il datore di lavoro è tenuto a consegnare almeno una volta l’anno un’informativa sui rischi generali e specifici legati al lavoro da remoto.
Su questo punto l’INL si limita a riportare la norma e restano quindi aperti alcuni dubbi operativi, come ad esempio se sia necessario rinnovare l’informativa anche in assenza di cambiamenti o se sia sufficiente un richiamo a quella già consegnata. In ottica prudenziale e gestionale, un aggiornamento periodico resta comunque la scelta consigliata.
La mancata consegna comporta sanzioni rilevanti per datore di lavoro e dirigenti, per i quali si prevede l'arresto da due a quattro mesi o ammenda fino a oltre 7.000 euro.
Attrezzature di lavoro e controlli più strutturati
L’articolo 12 introduce un'ulteriore novità per alcune attrezzature di lavoro, come le piattaforme di lavoro mobili elevabili e quelle utilizzate fuori strada per attività in frutteto, per i quali diventa obbligatoria una verifica periodica ogni tre anni.