L’Inps interviene sul tema del ticket di licenziamento per i lavoratori detenuti impiegati presso datori di lavoro privati o comunque diversi dall’Amministrazione penitenziaria. La circolare chiarisce quando il contributo previsto dalla Legge n. 92/2012 debba essere versato e quando, invece, la cessazione del rapporto di lavoro non comporti alcun obbligo contributivo.
In linea generale, il ticket di licenziamento continua ad applicarsi nei casi in cui l’interruzione del rapporto di lavoro dipenda da cause ordinarie o da decisioni riconducibili al datore di lavoro. Diversamente, il contributo non è dovuto quando la cessazione deriva da eventi legati alla condizione detentiva del lavoratore e indipendenti dalla volontà aziendale, come la revoca dell’autorizzazione al lavoro esterno o decisioni dell’amministrazione penitenziaria.
Nelle ipotesi di scarcerazione o trasferimento del detenuto presso altro istituto penitenziario, il datore di lavoro è chiamato a verificare se sia possibile proseguire il rapporto di lavoro. Solo qualora la prosecuzione risulti impossibile il ticket non sarà dovuto.
Nuovi codici Uniemens per gestire correttamente le diverse casistiche:
- codice 2B per cessazione dovuta a revoca del lavoro esterno;
- codice 2C per scarcerazione o trasferimento senza possibilità di prosecuzione;
- codice 2F per cessazioni in cui il rapporto avrebbe potuto proseguire, con conseguente applicazione del ticket.
Per il versamento del contributo resta confermato l’utilizzo del codice M400.
Per approfondire tutti gli aspetti e le casistiche previste, è possibile consultare integralmente la Circolare Servizio Lavoro Previdenza n. 70 del 26 maggio 2026.