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NUOVO ACCORDO IN EDILIZIA: PREMI VARIABILI CONFERMATI PER IL 2026–2028

Definiti i criteri per l’Elemento Variabile della Retribuzione: verifica territoriale positiva e nuove modalità operative per le imprese del settore edile

giovedì 11 giugno 2026

In data 19 maggio 2026 le parti datoriali e sindacali del settore edile della Città Metropolitana di Bologna hanno sottoscritto il nuovo accordo territoriale sull’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), valido per il triennio 2026–2028 e applicabile a tutte le imprese che adottano la contrattazione integrativa del comparto.

L’intesa introduce un sistema aggiornato di determinazione dell’EVR, basato su una verifica annuale dell’andamento del settore e su indicatori oggettivi rilevati tramite Cassa Edile. L’accordo è immediatamente operativo e sostituisce la precedente disciplina.

 

1) VERIFICA TERRITORIALE
La determinazione dell’EVR si basa su quattro indicatori, ciascuno con peso del 25%:

  • lavoratori iscritti in Cassa Edile
  • monte salari denunciato
  • ore complessivamente denunciate
  • numero imprese iscritte con sede nella Città Metropolitana di Bologna

La verifica avviene su medie triennali (triennio su triennio) e determina la percentuale complessiva utile al calcolo dell’EVR. Per il 2026 è stata riscontrata una verifica territoriale positiva su tutti gli indicatori (4 su 4).

Entro il 30 settembre di ogni anno le parti possono rivedere indicatori, pesi e importi con effetti sull’anno successivo.

 

2) IMPORTO DELL’EVR 2026
L’importo viene determinato applicando la somma dei pesi positivi agli importi base per livello contrattuale.

Per il 2026 gli importi sono i seguenti:

Impiegati (mensile) / Operai (orario)

  • Livello 8: 91,32 € / —
  • Livello 7: 71,63 € / —
  • Livello 6: 64,47 € / —
  • Livello 5: 53,72 € / 0,31 €
  • Livello 4: 50,14 € / 0,29 €
  • Livello 3: 46,56 € / 0,27 €
  • Livello 2: 41,90 € / 0,24 €
  • Livello 1: 35,81 € / 0,21 €

 

3) EROGAZIONE – ESTENSIONE A 12 MENSILITÀ

Una delle novità più rilevanti dell’accordo riguarda le modalità di erogazione dell’EVR, che vengono ora estese su un arco temporale più ampio e strutturato. In particolare, il periodo di corresponsione passa da 9 a 12 mensilità, coprendo l’intero ciclo annuale da luglio a giugno dell’anno successivo.

L’EVR viene riconosciuto per tutti i mesi di effettiva prestazione lavorativa nel periodo di riferimento e segue una logica di continuità rispetto all’andamento territoriale del settore. Per gli impiegati l’erogazione avviene su base mensile, mentre per gli operai è calcolata su base oraria, con un limite massimo di ore mensili e con criteri di gestione coerenti con le presenze effettive.

Resta confermato che ferie e permessi retribuiti non incidono sul diritto alla percezione dell’EVR, che vengono considerati equivalenti a giornate lavorate ai fini del calcolo. Nei rapporti a tempo parziale l’importo viene proporzionato all’orario contrattuale.

Dal punto di vista economico e contributivo, l’EVR non concorre alla formazione del TFR né rientra nel calcolo di altri istituti retributivi indiretti o differiti.

 

4) VERIFICA AZIENDALE

Le imprese che ritengono di aver registrato un andamento economico diverso rispetto a quello risultante dalla verifica territoriale hanno la possibilità, nel mese di giugno dell’anno di erogazione, di effettuare una verifica interna dei propri indicatori aziendali. Questa analisi consente di confrontare la situazione aziendale con i parametri previsti dall’accordo e di valutare l’eventuale riduzione o esclusione dell’EVR.

La valutazione si basa su tre elementi principali: le ore complessivamente denunciate in Cassa Edile per le imprese con operai, il volume d’affari IVA risultante dalle dichiarazioni annuali e le ore lavorate registrate sul Libro Unico del Lavoro per le imprese che impiegano solo personale impiegatizio. Gli indicatori vengono analizzati su base triennale, secondo un criterio di confronto tra medie riferite ai diversi periodi di osservazione.

L’esito della verifica determina l’eventuale misura dell’EVR: in presenza di tutti gli indicatori positivi si conferma l’erogazione piena, con un solo indicatore positivo si applica una riduzione al 50%, mentre in caso di esito complessivamente negativo non è dovuta alcuna erogazione. Qualora l’impresa ritenga di applicare una riduzione o la non corresponsione dell’EVR, è tenuta a trasmettere entro il 30 giugno una specifica comunicazione alle rappresentanze sindacali, alle organizzazioni territoriali firmatarie e alla Cassa Edile competente. In assenza di tale adempimento, l’EVR deve essere corrisposto integralmente.

 

ATTENZIONE OPERATIVA:
In caso di riduzione o esclusione dell’EVR è obbligatorio inviare comunicazione entro il 30 giugno a RSA/RSU (se presenti), organizzazioni sindacali e Cassa Edile. In assenza di comunicazione, l’EVR deve essere erogato integralmente.

 

5) ADEMPIMENTI E CONDIZIONI
La corretta applicazione dell’accordo è condizione per l’accesso alle agevolazioni contributive di settore. L’EVR deve essere dichiarato nelle denunce mensili alla Cassa Edile, ma non è imponibile contributivo.

Per le imprese di nuova costituzione o provenienti da altre province si applica l’importo massimo derivante dalla verifica territoriale.

 

6) ESITO VERIFICA 2026
La verifica del 29 maggio 2026 ha confermato un andamento positivo del settore su tutti i 4 indicatori, determinando l’erogazione dell’EVR nella misura piena per il periodo luglio 2026 – giugno 2027.


Per la gestione operativa degli adempimenti e la corretta applicazione dell’accordo si invita a consultare il testo integrale allegato e a contattare il proprio consulente di riferimento.