È stata pubblicata in G.U. la legge 27 Aprile 2022 n. 34 di conversione del Decreto Legge 1 marzo 2022 n. 17, con il quale sono state introdotte particolari misure per il rilancio delle politiche industriali.
Tra le varie misure introdotte, l’art. 28 bis inserisce un nuovo comma all’articolo 13 della Legge n. 59/92 (in materia di società cooperative) aggiornando la definizione delle società cooperative edilizie di abitazione.
In particolare, con l’inserimento del comma 1-bis all’articolo 13 sopra citato, si definiscono, ai fini della legge n. 59/92 sopra citata, società cooperative edilizie di abitazione, quelle società:
- che hanno come scopo principale la realizzazione e assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, godimento o locazione;
- e che possono, altresì, svolgere in via residuale, accessoria o strumentale rispetto all’attività principale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, secondo principi di mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, in favore di soci, loro famigliari o soggetti terzi. Tali attività o servizi devono, beninteso, essere comunque riconducibili all’oggetto sociale principale e all’attività caratteristica delle cooperative edilizie di abitazione.
La definizione sopra introdotta era già parzialmente presente nel Regolamento del Comitato per l’Albo delle cooperative edilizie, di cui al D.M. del Ministero dello sviluppo economico del 26 luglio 2007, emanato in attuazione dell’articolo 13, sopra enunciato, e ne costituisce l’evoluzione e l’aggiornamento al più alto livello delle fonti. In tal modo, si è inteso aggiornare una disciplina in gran parte risalente al R.D. n. 1165 del 1938, per rispondere ai nuovi bisogni connessi all’evoluzione della “domanda abitativa”, ai cambiamenti del tessuto economico e sociale del Paese e ad alcune modifiche disposte dalla legislazione regionale.
Si sottolinea in particolare la possibilità per le cooperative edilizie di rendere – seppur in via accessoria – attività o servizi diversi, ma connessi alla realizzazione e all’assegnazione di alloggi anche a favore di soggetti terzi e dei familiari dei soci.
La novella, dunque, consacra a livello normativo, non solo la possibilità di erogare ai soci servizi diversi dalla mera assegnazione degli alloggi, ma anche quella di svolgere queste attività in favore di soggetti terzi, non soci, purché in misura accessoria e residuale rispetto allo scopo principale.