Il decreto ministeriale n. 67 del 31-3-2022 in corso di pubblicazione ha modificato il Dm 95442/2016 (allegato) sui criteri per l'approvazione dei programmi di cigo.
Il decreto segue il precedente n. 33 del 25-2-2022 che ha modificato il dm 94033/2016 in materia di interventi straordinari.
Il decreto 67 ha però una portata limitata anche perché la recente riforma degli ammortizzatori non ha toccato la cigo.
I due interventi sono legati all’attuale situazione di crisi legata all’invasione dell’Ucraina e più in generale alle difficoltà di approvvigionamento
Nell’articolo 3 relativo alle situazioni di mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato.
Il nuovo comma 3bis prevede che per l'anno 2022, considerata la crisi in atto in Ucraina, rientra nella fattispecie "crisi di mercato" la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante anche dall'impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.
Secondo la stessa filosofia si è intervenuti sull’articolo 5 (mancanza di materie prime o componenti) anche se la norma è di carattere generale.
Il comma 1bis prevede che la fattispecie "mancanza di materie prime o componenti" sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.
Già prima dell’invasione dell’Ucraina si è sperimentato come la mancanza di materie prime o di componenti abbia fortemente condizionato alcune imprese che magari avevano ordinativi per mesi.
L’aver introdotto il tema delle difficoltà economiche introduce un ulteriore elemento legato non tanto alla mancanza fisica, quanto alla antieconomicità nell’approvvigionamento.
La seconda modifica all’articolo 5, sempre in relazione alla mancanza di materie prime o componenti, riguarda la relazione tecnica di cui all'articolo 2 comma 1 che deve documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.
Già in precedenza si prevedeva che la relazione tecnica dovesse documentare le modalità di stoccaggio e la data dell’ordine delle materie prime o dei componenti, nonché le iniziative utili al reperimento delle materie prime o dei componenti di qualità equivalente, indispensabili all’attività produttiva, ivi comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione, intraprese senza risultato positivo.
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 30 comma 1 del Dlgs 148/2015 all’assegno ordinario (ora assegno di integrazione salariale) Fis si applicano le norme in materia di integrazioni salariali ordinarie.