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IL NUOVO OBBLIGO DELLA FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO

Modalità, durata e contenuti minimi del nuovo obbligo saranno declinate entro il prossimo 30 Giugno

mercoledì 25 maggio 2022

Tra le modifiche più significative apportate dal D.L. 146/2021 (convertito in Legge n. 125/2021) al Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro -d.lgs. n. 81/2008- c’è quella sulla formazione del datore di lavoro.

Il nuovo comma 7 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che, oltre ai dirigenti e preposti, anche gli stessi datori di lavoro devono ricevere “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo dell’art. 37”.

Tale nuovo obbligo formativo non va confuso con quello previsto dall’art. 34 del d.lgs. n. 8172008 che riguarda i datori di lavoro che svolgano i compiti di prevenzione e protezione (i c.d. RSPP).

Il nuovo obbligo formativo è rivolto a tutti coloro che sono qualificabili datori di lavoro ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 81/2008 ovvero il “titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore opera, ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo, per esempio, Amministratori delegati, Presidenti del Consiglio di amministrazione.

Il nuovo obbligo non riguarderà solo il settore privato ma anche il settore pubblico e il terzo settore in virtù dell’ampio campo applicativo del d.lgs. n. 81/2008.

Modalità, durata e contenuti minimi del nuovo obbligo formativo saranno declinate entro il prossimo 30 Giugno 2022, data entro la quale la Conferenza permanente Stato-Regioni dovrà pronunciarsi attraverso la rivisitazione del vigente Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.