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DIFFERIMENTO DATA ENTRATA IN VIGORE CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Decreto legge n. 36/2022

martedì 17 maggio 2022

L’art. 42 del Decreto legge 30 Aprile 2022 n. 36  (GU n. 100 del 30 aprile 2022) differisce dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022, la data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (ex D.lgs. n. 14/2019).

Ciò si rende necessario al fine di far coincidere la data di entrata in vigore del Codice con la data di entrata in vigore della Direttiva (UE) 2019/1023, fissata per il 17 luglio 2022, che è in corso di recepimento con lo schema di decreto legislativo attuativo (Atto Governo n. 374) che modifica varie parti del Codice della crisi stesso.

L’attuazione della Direttiva citata, implica diverse modifiche anche al Codice della crisi, con una riscrittura completa del Titolo II del Codice, in materia di procedure stragiudiziali che anticipano l’emersione della crisi (procedure di allerta e di composizione assistita della crisi).

Pertanto, è necessario evitare problematiche di diritto temporale per gli operatori economici che nel caso di previa entrata in vigore del Codice nell’attuale testo, si ritroverebbero a dover applicare disposizioni e istituti che saranno modificati con il recepimento della Direttiva attraverso l’A.G. 374, sopra menzionato.

Conseguentemente, la disposizione in esame, interviene sull’articolo 389 del Codice della crisi che prevedeva l’entrata in vigore del Codice il prossimo 16 maggio 2022, differendo al 15 luglio p.v. la data a decorrere dalla quale acquisteranno efficacia tutte le previsioni del Codice comprese quelle del Titolo II che sono ampiamente modificate dallo schema di D.lgs. A.G. N. 374 (e che era previsto entrassero in vigore addirittura dal 31 dicembre 2023).