L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 1159 del 7-6-2022, interviene sul tema del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (articolo 14 Dlgs. n. 81/2008) dopo le modifiche disposte dall’articolo 13 del Dl n. 146/2021, con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione o la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.
In merito al primo caso gli esempi portati sono quelli del settore agricolo e zootecnico.
Il tema è attuale in quanto il nuovo testo non consente discrezionalità salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Per porre rimedio a una situazione potenzialmente grave l’Inl era già intervenuto con la circolare n. 3/2021 dove si affermava, tra l’altro che il provvedimento non va adottato quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi).
Nell’affermare che la mancata adozione del provvedimento di sospensione è una extrema ratio, si prescrive che già nel verbale di primo accesso devono esser indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
La nota in esame individua altre ipotesi di grave rischio per la pubblica incolumità.
- La sospensione di un servizio pubblico che, in assenza di valide alternative che possano garantire l’esercizio di diritti spesso di rango costituzionale, va dunque salvaguardato (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ecc.).
- La sospensione dell’attività di allevamento di animali dalla quale derivi un grave rischio per la pubblica incolumità, stanti peraltro le conseguenze di natura igienico sanitaria legate al mancato accudimento.
È invece possibile posticipare il provvedimento (articolo 14 comma 4) quando, pur non ricorrendo i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione, si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive – ad es. per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione.
Questa normativa fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”, intendendo pertanto per “attività lavorativa” non solo il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (vedi raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
La continuazione dell’attività dovrà comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, cosicché sarà ad esempio impedito ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità, ai sensi del comma 1 dell’art. 14, di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.