In ottemperanza all'obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall'art.1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, i soggetti che hanno ricevuto benefici economici da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati devono fornire alcune informazioni, utilizzando modalità differenziate a seconda del beneficiario dell'aiuto.
In particolare, le società di capitali sono tenute a fornire tali informazioni:
nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio / consolidato;
ovvero
- in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o di non sussistenza dell'obbligo di redazione della Nota integrativa (micro-imprese), tramite pubblicazione delle stesse entro il 30.6 di ogni anno sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.
La pubblicazione delle informazioni tramite quest'ultima modalità (sito internet) interessa anche:
- associazioni / fondazioni / ONLUS (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e le associazioni dei consumatori / utenti rappresentative a livello nazionale);
- coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
- altre imprese esercenti le attività di cui all'art. 2195, C.c. (società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari / minimi).
Soggetto
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Modalità
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Termine
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Società di capitali
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bilancio ordinario
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Nota integrativa al bilancio d'esercizio / bilancio consolidato
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Approvazione / deposito del bilancio
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bilancio abbreviato
micro impresa
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Proprio sito Internet / portale digitale associazione di categoria di appartenenza
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30.6 anno successivo incasso benefici
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- Associazioni / fondazioni / ONLUS;
- coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
- altre imprese (società di persone, ditte individuali, compresi forfetari / minimi).
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Proprio sito Internet / portale digitale associazione di categoria di appartenenza
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30.6 anno successivo incasso benefici
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Le informazioni che dovranno essere pubblicate in Nota integrativa / sito Internet / portale digitale, attengono ora alle “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, che sono stati effettivamente erogati, a favore di enti privati facenti parte del Terzo settore e alle imprese che svolgono attività commerciali, da parte di Pubbliche Amministrazioni e enti assimilati alla P.A.
Dunque, essi riguardano le (sole) erogazioni liberali, in denaro o natura (così, ad esempio, deve essere segnalata la messa a disposizione, a favore del beneficiario, di un immobile pubblico a titolo gratuito).
Le informazioni devono essere fornite con riferimento ai benefici:
- "effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente” ovvero la rdendicontazione dovrà avvenire secondo il “criterio di cassa”
- di importo complessivo, nel periodo considerato, pari o superiore a € 10.000. Tale limite, come specificato dal Ministero del Lavoro nella Circolare 11.1.2019, n. 2, va inteso in senso cumulativo (tutti i benefici economici ricevuti) e, pertanto, non è riferito alle singole erogazioni.
soggetti erogatori Pubblica amministrazione e “altri soggetti”
La segnalazione va effettuata con riferimento ai benefici economici erogati dai seguenti soggetti:
- le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 (e gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 1, D.Lgs. 33/2013 (rinvio normativo non modificato nella sostanza):
- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
- le istituzioni universitarie,
- gli Istituti autonomi case popolari,
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
- il CONI,
- autorità portuali,
- autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- Soggetti equiparati alle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 2-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013 (rinvio normativo non modificato nella sostanza):
- gli enti pubblici economici e gli ordini professionali;
- le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- limitatamente ai dati e documenti inerenti all’attività di pubblico interesse la disciplina si applica in quanto compatibile anche alle società in partecipazione pubblica non di controllo, come definite nel decreto legislativo n. 175/2016 e alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, laddove questi soggetti esercitino funzioni amministrative oppure attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.
come riportare le informazioni
Con riguardo alle informazioni è stato specificato che le stesse devono essere fornite "preferibilmente in forma schematica" e devono essere "di immediata comprensibilità per il pubblico".
Esempio di informativa da riportare in Nota integrativa/Siti Internet
In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall’art. 1, co. 125-129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio chiuso al ________, la Società ha ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, aventi natura di liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 125-bis, dell’art. 1, della L. 124/2017, come di seguito riportato:
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Dati identificativi del Soggetto erogante
(Ragione/Denominazione sociale, Indirizzo, C.F.)
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Somma/valore dell’erogazione liberale
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Causale
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n. 1
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…
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€ …
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…
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n. 2
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…
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€ …
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…
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…
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…
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€ …
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…
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Totale
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€ …
(Importo totale pari o superiore a € 10.000 nell’esercizio)
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Si evidenzia che l’indicazione nella soprastante tabella è stata effettuata adottando il criterio informativo di cassa, e, quindi, riportando tutte erogazioni liberali in denaro effettivamente incassate nell’esercizio …. (es. 2021) e tutte erogazioni liberali in natura che sono state ricevute nel medesimo esercizio (ossia, di cui si è fruito nell’esercizio).
Qualora la società abbia ottenuto Aiuti di Stato, oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato:
Si dichiara inoltre che, nel corso dell’esercizio, la Società ha incassato aiuti di Stato, oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le informazioni relativi ai vantaggi economici riconosciutici, assolvendo in tal modo l’obbligo informativo di trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, co. 125-quinquies, L. 124/2017.
Regime sanzionatorio
Per effetto di quanto disposto dal comma 125-ter, "a partire dal 1° gennaio 2020", l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione:
- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- della sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo in esame.
È richiesta l'integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione / amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato non provveda all'adempimento in esame.
Sospensione delle Sanzioni
Anche per l’anno 2022 il legislatore è intervenuto a prorogato all’1.1.2023 il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2022”.
Va comunque considerato che la sospensione interessa l'applicazione delle sanzioni e non l'obbligo dell'adempimento in esame.
Di conseguenza, la proroga dell'applicazione delle sanzioni si traduce, di fatto, in un allungamento del periodo di tolleranza per l'effettuazione dell'adempimento in esame, il quale dovrà essere effettuato entro il 30.6.2022 (per il 2020) / 31.12.2022 (per il 2021).
Obblighi di pubblicazione specifici per le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 25/07/1998, n. 286
A differenza delle cooperative sociali in genere, le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, di cui al D.Lgs. 286/1998, sono tenute, in base al nuovo impianto normativo, all’ottemperanza dei due seguenti, specifici, obblighi di trasparenza:
- Art. 1, comma 125: Pubblicazione annuale delle informazioni sulle erogazioni liberali pubbliche ricevute, nel proprio sito Internet o in analoghi portali digitali (inclusa la pagina Facebook dell’ente, o sui siti internet o portali digitali delle associazioni/reti associative di categoria di appartenenza dell’ente), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di incasso delle predette erogazioni;
- Art. 1, comma 125-sexies: Pubblicazione trimestrale dell’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale, nel proprio sito Internet o in portali digitali (inclusa la pagina Facebook dell’ente, o sui siti internet o portali digitali delle associazioni/reti associative di categoria di appartenenza dell’ente).
ULTERIORI PUBBLICAZIONI:
Si ricorda che sul sito Internet dovranno essere pubblicati anche i seguenti documenti:
- Bliancio Sociale
- Rendiconto 5 x mille ricevuto e dettaglio spese sostenute