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TASSAZIONE SOMME EROGATE A SEGUITO DI CONCILIAZIONE O TRANSAZIONE

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate

 

venerdì 8 luglio 2022

Riportiamo insieme due risposte dell’Agenzia delle entrate del 23-6-2022 n. 343 e 344/2022 relative rispettivamente alla qualificazione delle somme riconosciute in sede di conciliazione e alla tassazione delle somme erogate a seguito di accordo transattivo.

Risposta n. 343/2022 - Qualificazione delle somme riconosciute in sede di una conciliazione in materia di lavoro - articolo 51 e 17 del Tuir

Il quesito trae origine dalla vertenza di un dipendente relativamente all’impugnazione della cessione di ramo di azienda" ed il riconoscimento di differenze retributive.

La vertenza si è conclusa con una conciliazione con la quale l'Istante ha rinunciato "all'impugnazione della cessione ramo di azienda" e alle differenze retributive dietro pagamento di un importo "a titolo di transazione generale e novativa".

L'Istante chiede che tale importo sia qualificato come reddito diverso per l'assunzione di obblighi di non fare ai sensi dell'articolo 67, comma, 1, lett. l), del Tuir oppure sia qualificato come redditi di lavoro dipendente assoggettato a tassazione separata.

Come di consueto l’Agenzia richiama le norme generali e le relative interpretazioni.

L’azione giudiziaria intrapresa era volta a ottenere il riconoscimento di differenze retributive relative ai periodi di lavoro dipendente a seguito della declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l’Istante e le controparti. Per tali motivi, si ritiene che le somme vanno qualificate, in virtù della definizione onnicomprensiva contenuta nell’articolo 51 del TUIR, quali redditi di lavoro dipendente.

Le somme non possono essere sottoposte a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del Tuir in quanto il caso in esame non è compresa nella tassativa elencazione contenuta nello stesso articolo. Il rapporto era proseguito dopo la transazione e quindi l’importo erogato non può essere considerato tra le somme percepite una volta tanto in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza, nonché le somme, comunque percepite, a seguito di transazioni relative alla risoluzione di rapporti di lavoro.

L’Istante non può avvalersi, altresì, delle disposizioni di cui alla lett. b) del medesimo comma 1 dell’articolo 17 del TUIR che fa riferimento agli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti” né alla lettera i) che fa, invece, riferimento alle “indennità spettanti a titolo di risarcimento, (…), dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

Risposta n. 344/2022 - Tassazione somme erogate a seguito di accordo transattivo - Redditi di lavoro dipendente - articolo 51 del Tuir

In questo caso si tratta di un datore che ha incorporato un altro ente. Quest’ultimo corrispondeva ai propri dipendenti compensi per le perizie tecniche immobiliari senza applicazione di ritenute previdenziali e fiscali, in quanto l'operazione era trattata come mero "giroconto" della somma pagata dal cliente. Il compenso era riconosciuto con la natura "risarcitoria", fisso ed onnicomprensivo, ricomprendente "i rimborsi spese per accertamenti e sopralluoghi propedeutici allo svolgimento dell'incarico".

Il nuovo datore di lavoro ha sospeso le erogazioni e vorrebbe chiudere il contenzioso riconoscendo una somma a titolo transattivo. Il 40% di tale importo sarebbe imputabile a spese non documentabili. La richiesta è se questo importo debba essere tassato l'intero importo erogato e se lo stesso possa essere assoggettato a tassazione separata.

Anche in questo caso la risposta contiene il riepilogo della normativa a partire dal concetto di transazione (articolo 1965 cc) per affrontare l’articolo 6 comma 2 del Tuir[1], la vecchia ma ancora attuale circolare Ministero delle finanze 23 326/1997, n. 326[2], gli articolo 49 e 51 del Tuir.

Come era prevedibile la risposta dell’Agenzia è negativa per entrambi i quesiti: le somme che saranno corrisposte dall’Istante a seguito dell’accordo transattivo dovranno concorrere alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti per l’intero ammontare (si tratta infatti di un compenso per lavoro non rilevando che si tratta del “trasferimento” delle somme corrisposte dai clienti e che le spese sostenute, per non essere imponibili, devono essere documentate) ed essere assoggettate a tassazione ordinaria, in quanto le stesse non vengono erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, né ricorre una delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.

 
[1] I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
[2]tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente.