Con la Legge n. 91 del 15/07/2022 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15/07/2022 ed entrata in vigore il 16/07/2022), che ha convertito il D.L. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”) è state introdotta una importante semplificazione nella quantificazione dei bonus energia elettrica e gas.
Queste le novità introdotte dalla Legge di conversione n. 91/2022:
All’art. 2, è stato inserito il comma 3-bis, che recita:
- “Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. L'ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore”.
Ciò significa che:
- sia per quanto riguarda il credito d’imposta di cui all’art. 3, D.L. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina”), previsto a favore delle imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022, sia per quanto riguarda il credito d’imposta di cui all’art. 4 del medesimo D.L. 21/2022, previsto a favore delle imprese “non gasivore”, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato (per usi energetici, diversi dagli usi termoelettrici) nel 2° trimestre 2022,
- è stato disposta una semplificazione nella quantificazione dei suddetti bonus, in quanto è stato stabilito che, nel caso in cui l’impresa nei primi due trimestri 2022 si rifornisca dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore invierà al proprio cliente, dietro sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre 2022.
Il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in capo al venditore, in caso di sua inottemperanza al nuovo disposto legislativo, saranno definiti dall’ARERA entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame.