Text/HTML

CONGEDI COVID

Il messaggio Inps n. 327 del 21-1-2022 fornisce istruzioni sul congedo parentale “Covid”

giovedì 27 gennaio 2022

L’articolo 17 del Dl 221/2021 ha prorogato fino al 31-3-2022 il termine per la fruizione del congedo in argomento che in precedenza era fissato al 31-12-2021 (articolo 9 Dl n. 146/2021). Trattandosi di una proroga, le regole non cambiano rispetto allo scorso anno. Per comodità le richiamiamo seguendo il messaggio Inps.

Il congedo (SARS CoV-2) può essere fruito dai genitori

  • lavoratori dipendenti
  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
  • lavoratori autonomi iscritti all’Inps

per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da Covid, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.

Il congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità grave ai sensi della Legge n. 104/1992,

  • iscritti a scuole di ogni ordine e grado
  • ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2

in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità del 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa del genitore. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Le istruzioni operative sono contenute nella circolare n. 189/2021. Per quelle sulla modalità di presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per lavoratori dipendenti sia con modalità di fruizione oraria che giornaliera il riferimento è al messaggio n. 4564/2021.

La domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dei lavoratori dipendenti del settore privato può essere presentata anche per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21-10-2021.

Il messaggio contiene poi le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata.

Esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori sociali

Il messaggio Inps n. 197 del 14-1-2022 consente finalmente di portare a termine l’operazione “esonero alternativo agli ammortizzatori sociali Covid” previsto dai commi 306-308 della Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020).

Tanto ritardo è dovuto al fatto che l’efficacia delle disposizioni era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, giunta soltanto l’8-12-2021[1].

La Legge 178 ha reiterano l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli agricoli, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale Covid previsti dalla stessa legge.

Come per il precedente provvedimento (Dl 104/2020) l’esonero spetta nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Ricordiamo che anche il Dl 137/2020 aveva previsto un esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori di 4 settimane

L’Inps aveva fornito alcune indicazioni con la circolare n. 30/2021.

Il comma 307 della Legge di bilancio 2021 prevedeva la possibilità, per i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del Dl 137/2021, di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui alla stessa Legge 178.

Il “nuovo esonero” può essere riconosciuto al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo di esonero di cui al Dl 137 e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1, commi da 299 a 314, della legge di Bilancio 2021.

Si tratta di una situazione piuttosto complicata dovuta anche al fatto che i periodi di ammortizzatore sociale previsti dai due provvedimenti si sovrapponevano e che i periodi richiesti relativamente al 137 cadenti dopo il 31-12-2020 erano imputati al periodo previsto dalla Legge di bilancio.

L’Istituto rileva che numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell’esonero ex Dl 137 al momento del rilascio dell’autorizzazione della Commissione precludendosi, in tal modo, l’accesso alle misure di integrazione salariale disciplinate dalla legge n. 178/2020.

Alla luce di quanto illustrato, con il presente messaggio si chiarisce che i datori di lavoro che versino nella condizione sopra descritta, ossia che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dall’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal citato articolo 1, commi da 306 a 308, della legge n. 178/2020, previa rinuncia, ai sensi del comma 307 del medesimo articolo 1, a una quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, con conseguente restituzione della medesima quota secondo le istruzioni fornite ai successivi paragrafi 4 e 5.

In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui il datore di lavoro debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dalla legge di Bilancio 2021, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore (cfr. il messaggio n. 3475/2021).

La suddetta quota di esonero corrisponde all’importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).

È superflua ogni considerazione sulla scarsa utilità di sgravi contributivi fruibili dopo un anno e con procedure così complesse.

Di seguito i punti 3, 4 e 5 della circolare contenenti le istruzioni operative e le modalità di compilazione dell’Uniemens.

3. Istruzioni operative

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, nonché dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

Si ricorda che, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, come dettagliatamente illustrato nella circolare n. 30/2021, alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento, i datori di lavoro interessati non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all’articolo 1, comma 300 e seguenti, della legge n. 178/2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

4. Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L906”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”, mentre nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

Al fine di procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, i datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all’invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:

- nell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M904”, che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”;

- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno il relativo importo.

Si rammenta che il codice di restituzione sopra indicato può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” ed esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

5. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione Lista PosPA del flusso Uniemens

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’esonero in oggetto, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di gennaio 2022efino a quello del mese di marzo 2022, dovranno dichiarare, nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;

- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;

- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “26”, avente il significato di “Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”;

- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio.

Per la restituzione della quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere nelle denunce dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 l’elemento V1, Causale 5, a correzione del periodo per il quale lo sgravio previsto dalla norma suddetta era stato dichiarato.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dello sgravio, si dovrà trasmettere l’elemento V1, Causale 1, da compilare relativamente al mese della cessazione degli stessi, con i dati illustrati al primo capoverso del presente paragrafo.

Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021-2022

La disposizione operativa Inail 60010.11.1.2022.0000198 contiene alcune indicazioni per il pagamento rateale del premio derivante dall’autoliquidazione 2021-2022.

Per quanto riguarda il tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate occorre fare riferimento al tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2021, pari allo 0,10%.

Nella tabella riportata sono indicati i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2021/2022, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Rate   Data scadenza         Data utile per il pagamento          Coefficienti interessi

1°      16 febbraio 2022      16 febbraio 2022                        0

2°      16 maggio 2022       16 maggio 2022                         0,00024384

3°      16 agosto 2022        22 agosto 20222                         0,00049589

4°      16 novembre           2022 16 novembre 2022              0,00074795

 


[1]devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell’esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario. Le imprese escluse sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” - Financial and insurance activities.

Si ricorda che la sezione “K” della NACE (ossia la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea), con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’ATECO 2007. Tutti i codici ATECO (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione ATECO 2007.