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MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SUPERBONUS DI CUI ALL’ARTICOLO 119 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

Alcune delle principali disposizioni, applicabili alle cooperative sociali

mercoledì 19 luglio 2023

Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (di seguito Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di bilancio 2023), e il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, hanno introdotto alcune modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

Di seguito un'analisi, elaborata dal Servizio Fiscale di Confcooperative Terre d'Emilia/B.More Servizi, di alcune delle principali disposizioni, applicabili alle cooperative sociali.

Una prima disposizione riguarda il nuovo comma 7-bis dell’art. 119, che consente alle cooperative sociali (oltre ovviamente ad altri specifici enti), di installare pannelli fotovoltaici nell’ambito di un intervento da Superbonus.

Ecco uno stralcio della circolare in argomento:

PRESUPPOSTI:

L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti indicati al comma 1 del citato articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o di cui al successivo comma 4 (interventi antisismici), nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa;
  • cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Il comma 6 prevede inoltre che la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Il comma 7-bis estende l’ambito applicativo della detrazione di cui al comma 5, prevedendo che possono fruire di tale detrazione anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui al comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 che provvedono ad installare impianti solari fotovoltaici in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi,diverse dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti previsti ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all’articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Per effetto del richiamo contenuto nel comma 6 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio al comma 5 si ritiene che il comma 7-bis si applichi anche per l’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Si evidenzia, altresì, che il comma 7-bis trova identica applicazione, nei termini anzidetti, anche con riguardo agli interventi dei soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del Decreto Rilancio, che rientrano nell’ambito di applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119 medesimo.

Altro importante chiarimento della circolare in commento, riguarda l’interpretazione autentica del comma 10-bis dell’articolo 119 (moltiplicatore dei tetti di spesa).

INTERPRETAZIONE SULLA GRATUITA’ DELL’ATTIVITA’ DI AMMINISTRATORE AI FINI DEL MOLTIPLICATORE DEI TETTI DI SPESA

L’articolo 119, comma 10-bis21, del Decreto Rilancio stabilisce dei moltiplicatori dei tetti di spesa da interventi superbonus, a condizione che:

- le spese siano sostenute da ONLUS, OdV o APS che si occupino di servizi socio-sanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

- gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, siano posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

In particolare, stabilisce che, in tali casi, il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare.

L’articolo 2, comma 3-bis, del d.l. n. 11 del 2023, con riguardo ai predetti soggetti, ha previsto che:

A) tutti i requisiti per rientrare nell’ambito di applicazione del citato comma 10-bis devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione.

Fa eccezione il solo requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi, per il quale l’ultimo periodo del comma 10-bis, lettera b), dell’articolo 119 prevede espressamente la sussistenza del medesimo requisito in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del comma 10-bis medesimo.

B) Il successivo comma 3-ter ha, inoltre, previsto che il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle ONLUS, OdV o APS è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova, oppure con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, che i suddetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

Per effetto della norma in commento sono, pertanto, da ritenersi superati i chiarimenti resi con la circolare 8 febbraio 2023, n. 3/E, in ordine al rispetto del requisito richiesto ai fini dell’applicazione del citato comma 10-bis.

 

da confcooperative

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