L’Inps ha pubblicato la tanto attesa circolare sulla riforma degli ammortizzatori sociali (n. 18 dell’1-2-2022 che contiene anche le disposizioni operative in merito agli ammortizzatori sociali previsti dal Dl 7/2022.
Affrontiamo qui quest’ultimo tema rinviando a una successiva circolare la trattazione della parte sulla riforma.
Dobbiamo rilevare amaramente che nessuno dei temi che ci si è posti in questi giorni relativamente all’applicazione del decreto hanno trovato risposta.
In primo luogo si ribadisce l’ambito del provvedimento che consente ai datori di lavoro operanti in determinati settori - che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.lgs n. 148/2015, come modificata dalla legge n. 234/2021 – di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale previsto dagli articoli 5 e 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo.
Per praticità riportiamo alla fine della presente l’elenco dei codici Ateco che delimitano l’ambito dei datori di lavoro destinatari dell’ammortizzatore.
I trattamenti rientrano nell’ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale. L’unica deroga alla disciplina generale di cui al D.lgs n. 148/2015, che regola l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è rappresentata dal mancato obbligo, per i datori di lavoro richiedenti, del versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 (trattamenti di cassa integrazione), 29, comma 8, del D.lgs n. 148/2015 (assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale), nonché quello previsto, per l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale, dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Ne consegue che permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti. Riportiamo in forma di elenco l’esemplificazione contenuta nella circolare (chissà per quale motivo si tratta sempre di esempi e mai elenchi esaustivi.
- l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti,
- il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso,
- l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento (oggi fortunatamente ridotta a 30 giorni)
- l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali
- l’obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione
- le disposizioni che disciplinano le modalità di pagamento (la regola è l’anticipo da parte del datore di lavoro).
Una delle questioni problematiche, collegata al tema della relazione tecnica, riguarda la causale. Come sempre in questi ultimi anni, l’Inps non prende posizione e molto semplicemente precisa che bisogna indicare la causale che determina la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, in base alla disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015.
A nostro avviso i datori di lavoro rientranti nei codici Ateco di cui all’elenco allegato, per le attività che sono state chiuse, sospese o soggette a forti limitazioni in relazione all’emergenza pandemica in corso dovrebbero poter utilizzare la causale “evento oggettivamente non evitabile”. Ma in difetto di opportune precisazioni in questo senso è fortemente consigliabile un approccio orientato alla prudenza.
Per tutte le altre situazioni occorrerà fare una valutazione caso per caso.
Il fatto che l’esclusione dalle addizionali sia espressamente prevista dal decreto è un elemento che fa ritenere l’ammortizzatore non necessariamente eone.
D’altra parte, le aziende comprese nell’elenco usufruiscono dell’esonero dalle addizionali indipendentemente dalla motivazione (quindi anche se non legata all’emergenza Covid).
La scelta della causale incide anche sui termini di presentazione delle domande. Si tratta dell’ultimo punto della circolare dove di precisa che il decreto non ha introdotto termini specifici per l’invio delle domande.
Il paragrafo 8 della circolare ha comunque previsto una sorta di questo periodo di transizione (ricordiamo che la procedura Inps non ha consentito fino alla pubblicazione della circolare la presentazione delle domande per gli ammortizzatori).
La procedura ora è stata aggiornata e le istanze di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale operai agricoli, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio al 1° febbraio (data di pubblicazione della circolare), potranno essere inviate entro il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare (16-2-2022).
Resta confermato il termine del 28-2-2022 (termine ordinario) per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.
Rimane l’ulteriore problema dei tempi della consultazione sindacale. Probabilmente molti datori di lavoro che hanno già ridotto o sospeso l’attività non l’hanno attivata preventivamente in attesa della pubblicazione del decreto legge e della circolare. Riteniamo che si debba procedere immediatamente cercando possibilmente di raccogliere le firme di tutte le ooss (sappiamo che in questo modo l’Inps non effettua controlli sulla procedura precedente).
Vista la confusione e i ritardi accumulati per la messa a punto a del decreto sarebbe a dir poco bizzarro che fosse posto il problema della tardiva comunicazione sindacale.