Il messaggio Inps n. 403 del 26-1-2022 ufficializza la notizia della proroga fino al 30-6-2022 degli esoneri per l’occupazione giovanile, per l’occupazione femminile il sud.
Gli esoneri in oggetto, previsti dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) rispettivamente ai commi da 10 a 15, da 16 a 19 e da 161 a 168, erano sottoposti all’autorizzazione della Commissione europea - decisione C(2022 dell’1-1-2022.
La Commissione europea ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:
- 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.
Queste le istruzioni operative.
Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) si precisa che, anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero donne, dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).
Infine, con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, si precisa che, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 dicembre 2021, n. 402.
Gli esoneri in trattazione non possono essere riconosciuti nei riguardi delle imprese del settore finanziario… che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” -Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007.