La nota Inl n. 151 del 2-2-2022, in risposta a quesiti ricevuti, fornisce alcune indicazioni in merito alla revoca del provvedimento di sospensione ex art. 14 Dlgs. n. 81/2008.
La questione riguarda la possibilità, per i settori caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro, di regolarizzare i lavoratori attraverso un contratto a tempo determinato di durata inferiore a 90 giorni.
Su questo punto la risposta è positiva dovendosi comunque trattare di soluzioni contrattuali diverse, pur sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa.
Viene però precisato che eventuali soluzioni di regolarizzazione diverse da quelle indicate dal legislatore, così come il mantenimento in servizio per un periodo di tempo inferiore ai 3 mesi, non consentirà l’ammissione al pagamento della diffida, comunque impartita, ex art. 13 Dlgs. n. 124/2004.
Quindi con durata del contratto inferiore a 3 mesi c’è la revoca della sospensione, ma non la riduzione della maxi-sanzione (pagamento delle sanzioni nell’importo minimo edittale previsto dalla legge).
La seconda parte del quesito riguarda il caso di impiego irregolare di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno da parte di aziende agricole e nello specifico se il solo pagamento della somma aggiuntiva prevista dal citato art. 14 può consentire la revoca del provvedimento di sospensione.
Per l’Inl la risposta è negativa, e difficilmente poteva essere diversa. Si afferma infatti che, pur nella impossibilità di una piena regolarizzazione e tenuto conto delle differenti modalità di pagamento dei contributi previdenziali per il settore agricolo (circ. Ministero lavoro n. 26/2015), il datore di lavoro dovrà fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e provvedere al versamento dei contributi di legge laddove i termini siano già scaduti, ovvero fornire prova della avvenuta denuncia contributiva secondo le modalità previste dall’INPS (ricordiamo che nel settore agricolo tra la denuncia delle retribuzioni e l’effettiva scadenza di pagamento passano diversi mesi).
Riportiamo il punto relativo alla revoca del provvedimento di sospensione contenuto nella circolare Icn n. 158/22.
Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’amministrazione che lo ha adottato nei seguenti casi:
- regolarizzazione dei lavoratori occupati irregolarmente (ossia non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria) anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (per esempio visite mediche obbligatorie);
- accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
- nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;
- nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.