La circolare Inps n. 26 del 16-2-2022 contiene gli importi dei massimali 2022 dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2022.
Quest’anno al tradizionale aumento Istat (che per la verità negli anni passati è spesso stato pari a zero) si affianca la novità prevista dalla riforma degli ammortizzatori sociali (legge 234/2021) che ha previsto dal 2022 un unico massimale.
La circolare non lo menziona ma l’aumento è dell’1,9% (100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) come per i minimali contributivi.
Di seguito le tabelle in vigore dall’1-1-2022 relative agli aspetti di maggior rilievo rinviando alla lettura della circolare ALLEGATA per il quadro completo.
In ALLEGATO la tabella contenete i minimali e i massimali.
Cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), cassa integrazione straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale del FIS
L’importo del massimale è indicato al lordo e al netto della riduzione del 5,84% (articolo 26 della Legge 41/1986).
Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis
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Importo lordo (euro)
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Importo netto (euro)
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1.222,51
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1.151,12
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Il massimale non si applica ai trattamenti per intemperie stagionali nel settore agricolo (articolo 18 comma 2 Dlgs 148/2015).
Trattamenti di integrazione salariale concessi a imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali
In questo caso il massimale è aumentato del 20% (articolo 2 comma 17 Legge 549/1995).
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)
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Importo lordo (euro)
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Importo netto (euro)
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1.467,01
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1.381,34
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Indennità di disoccupazione: Naspi - Dis-coll - Alas
Il massimale è determinato ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del Dlgs 22/2015. In questo caso non opera la riduzione del 5,84%.
Importo massimo mensile (retribuzione di riferimento € 1.250,87)
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€ 1.360,77
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Ai sensi dell’articolo 66 comma 12 del Dl 73/2021 gli stessi valori (retribuzione di riferimento e importo massimo mensile) valgono per il calcolo dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas).
Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2022 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2021, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Retribuzione
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Importo
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Inferiore o uguale a 2.159,48
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998,18
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Superiore a 2.159,48
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1.199,72
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Ricordiamo che la Legge di bilancio 234/2021 ha disposto che dall’1-1-2022 gli oti delle cooperative siano soggetti alla Naspi e non alla disoccupazione agricola.