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DOMANDA FIS - DEROGHE A PROCEDURE

Istruzioni Inps

giovedì 24 febbraio 2022

Il messaggio n. 802 del 18-2-2022 riprende i temi di semplificazione delle procedure per l’accesso all’assegno di integrazione salariale contenuti nella circolare del Ministero del lavoro n. 3/2022.

A differenza di quanto stabilito dalla circolare n. 3, il messaggio prevede molto opportunamente che le nuove procedure operino relativamente al Fis ma anche ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Il testo riesce però a essere ambiguo. All’inizio si richiamano tra i destinatari soltanto i datori di lavoro ricompresi nei codici Ateco individuati nell’allegato I del summenzionato decreto-legge n. 4/2022, ma poi in modo generico si afferma che le semplificazioni oggetto del presente messaggio troveranno applicazione, nel periodo transitorio sopra indicato, anche alle richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai predetti Fondi di solidarietà bilaterali.

Tutto l’impianto derogatorio è basato sull’ampliamento dei destinatari degli ammortizzatori previsto dalla recente riforma. Come noto l’ampliamento riguarda il Fis e i fondi bilaterali soltanto quando questi avranno adeguato i propri statuti.

Rimangono esclusi dalle semplificazioni i trattamenti di cigo sia perché non toccati dalla riforma sia perché non più inclusi nei provvedimenti emergenziali da luglio 2021.

Sarebbe stato sufficiente riconoscere che questa situazione è dovuta al ritardo col quale il Dl 4 è stato emanato.

1. Informazione e consultazione sindacale

Superando quanto previsto dal messaggio 606/2022, vengono ora fornite le indicazioni operative per i datori di lavoro che richiedono l’Assegno di integrazione salariale.

Con riferimento alle istanze presentate dal 1-1-2022 al 31-3-2022, ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 234/2021 e al decreto–legge n. 4/2022[1] e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, si chiarisce che:

  • in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
  • la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
  • per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del D.M. n. 95442/2016;
  • nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.

2. Richieste di pagamento diretto

Il messaggio riprende anche il secondo tema affrontato dal Ministero del lavoro e precisa che i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n. 197/2015 ma potranno documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

3. Valutazione dei requisiti di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS

Da ultimo, il messaggio fornisce le indicazioni da settimane invocate in ordine alle domande di integrazione salariale in questo periodo transitorio.

In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS richiesto per causali ordinarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che - limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti – occorrerà tenere conto della situazione di congiuntura economica in atto. Conseguentemente, nei casi di richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.

Ai fini delle valutazioni delle istanze di accesso al trattamento per le causali ordinarie, le Strutture territoriali avranno cura di tener conto di quanto precede non richiedendo più – per i periodi di operatività della semplificazione come sopra individuati – la relazione tecnica dettagliata prevista dal D.M. n. 95442/2016.

Il messaggio non arriva a toccare il tema dell’utilizzo della causale eone (che ricordiamo comporta notevoli semplificazioni e riduzioni di costi). Era però difficile che l’Istituto potesse farlo considerato che ogni situazione aziendale deve essere valutata in modo autonomo.

 

[1] Il riferimento alla riforma introdotta dalla Legge 234 e al Dl 4 fa sì che le semplificazioni operino relativamente tutte le domande del periodo indicato.