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WELFARE AZIENDALE - RIMBORSO SPESE SPORTIVE PER FIGLI - ESENZIONE FISCALE

Gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

lunedì 22 luglio 2024

Con la risposta a interpello n. 144/E del 3-7-2024, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla possibilità di rimborsare ai dipendenti le spese per attività sportive svolte dai figli in regime di non imponibile fiscale (articolo 51 comma 2 lettera fbis) del Tuir).

Il quesito riguarda un accordo sindacale per convertire, in tutto o in parte, un premio in beni e servizi, nello specifico “intende rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all'interno di circoli sportivi e palestre o anche all'interno di istituti scolastici ma il soggetto erogatore del servizio sarebbe sempre l'associazione sportiva che eroga corsi annuali (es. corso di tennis bisettimanale).

Il dipendente produrrebbe la ricevuta dell'associazione sportiva intestata al figlio del dipendente unitamente allo stato di famiglia aggiornato.

L’istante ha presentato l’interpello anche se l'Agenzia delle Entrate si è più volte pronunciata escludendo le spese per le attività sportive tra quelle rimborsabili in regime di esenzione in quanto l'articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 26-9-2023 ha modificato l'articolo 33 della Costituzione riconoscendo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Dopo il consueto richiamo al principio di onnicomprensività previsto dall’articolo 51 comma 1 del Tuir, la risposta analizza il contenuto della citata lettera f-bis): non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.  

Rinviamo alla risposta per un approfondimento del richiamo a tutti i passaggi normativi e di prassi che si sono succeduti negli anni.

L’Agenzia non cambia la propria opinione in quanto la lettera f-bis) riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell’ambito scolastico e formativo, compresi i relativi “servizi integrativi”(1)

Possono quindi rientrare nell’esenzione soltanto le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari svolte nell’ambito di ”iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”.

Nel caso specifico invece si tratta di rimborsi dispese per attività svolte all’interno di circoli sportivi e palestre o anche all’interno di istituti scolastici ma il soggetto erogatore del servizio sarebbe sempre l’associazione sportiva che eroga corsi annuali.

Nel caso prospettato, quindi, le somme rimborsate dal datore di lavoro devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.

 

(1) In generale, con riferimento ai rimborsi per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai familiari di cui all’articolo 12 del Tuir, l’Amministrazione Finanziaria, nel corso di un incontro con la stampa specializzata effettuato in occasione di ”Telefisco” del 30 gennaio 2020, ha chiarito che detti rimborsi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir in quanto tale disposizione, come precisato anche dalla circolare n. 28/E del 2016, condiziona la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi per la fruizione di prestazioni aventi finalità di «educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari». .