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AMMORTIZZATORI SOCIALI E EMERGENZE CLIMATICHE

lunedì 22 luglio 2024

L’articolo 2bis del Dl 63/2024 (cosiddetto decreto agricoltura) introdotto dalla legge di conversione n.101/2024 (Gu n. 163 del 13 luglio 2024) ha introdotto modifiche agli ammortizzatori sociali non soltanto per il settore agricolo.

Cisoa

Il comma 1 affronta il tema delle eccezionali situazioni climatiche che si stanno verificando negli ultimi anni.

La modifica riguarda in particolare le modalità per fronteggiare le ondate di calore ed è specifico per il settore agricolo in quanto riguarda la Cisoa.

Il riferimento generico del comma 1, ma anche del comma 2, danno copertura a tutte le situazioni di climatiche eccezionali. Bisognerà attendere le istruzioni Inps per capirne la portata.

Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate tra il 14 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 63) e il 31-12-2024, il trattamento di Cisoa previsto per intemperie stagionali è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.

Questi periodi di trattamento di integrazione salariale

  • non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno
  • sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all’articolo 8 della legge 457/1972 (si tratta per requisito per essere riconosciuti operai a tempo indeterminato).

Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2024.

L’integrazione è concessa direttamente dalla sede Inps territorialmente competente (senza passare per la commissione prevista dall’articolo 14 della Legge 457/1972).

L’importo non potrà essere anticipato dal datore di lavoro, ma sarà erogato direttamente dall’Istituto, che provvederà inoltre al monitoraggio della spesa.

Cigo

Il successivo comma 2, sempre per fronteggiare le situazioni climatiche eccezionali, è invece rivolto ai datori di lavoro soggetti a Cigo.

Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate dal 1-7-2024 al 31-12-2024, le disposizioni dell’articolo 12 commi 2 e 3 del Dlgs 148/20151

Dal punto di vista della lingua italiana “anche” dovrebbe significare che sono destinatarie tutte le imprese soggette a Cigo comprese quelle edili indicate nelle tre lettere citate. Indubbiamente quelle edili e di movimentazione terrà dovrebbero essere quelle più esposte agli eventi climatici.

Le imprese che utilizzano questo provvedimento (non si può parlare di un nuovo ammortizzatore) non sono soggette al contributo addizionale (articolo 5 Dlgs 148/2015) riteniamo in quanto ritenuto eone.

Anche in questo caso è previsto un tetto di spesa 11 milioni di euro per l’anno 2024).

A differenza del provvedimento “Cisoa” non vengono delineate modalità operative che quindi saranno emanate direttamente dall’Inps.

Non è chiaro il perché della diversa articolazione dei due provvedimenti che, pur rivolti a platee diverse di imprese e riferiti a due distinti ammortizzatori, affrontato lo stesso tema delle sospensioni di attività per eventi climatici.

Imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa

Il provvedimento (comma 5) è stato utilizzato anche per rifinanziare i trattamenti eccezionali a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.

Il trattamento di cui all’articolo 44 comma 11-bis del Dlgs 148/2015 è rifinanziato per 7,5 milioni di euro ed è riconosciuto anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute con i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17-4-2023 e dell’11-9-2023.

Lo stesso stanziamento può finanziare anche il trattamento di mobilità in deroga di cui all’articolo 53ter del Dl 50/2017.

 

1 2. Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

3. L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. relative ai limiti massimi di durata dell’integrazione salariale non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili.

L’ammortizzatore può essere richiesto anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del Dlgs n. 148/20152

2 m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. .