Come noto dal 15-2-2022 al 15-6-2022 il green pass rafforzato (soltanto per vaccinazione o guarigione) è richiesto a tutti i lavoratori pubblici e privati a partire dai 50 anni di età, per accedere ai luoghi di lavoro.
Con l’avvicinarsi della data di inizio dell’obbligo ci si è posti il problema se la disposizione riguardi da subito coloro che compiranno gli anni entro il 15-6-2022 o se l’obbligo scatti dal raggiungimento dei 50 anni.
Sul sito del Ministero della salute, il 14-2-2022, è apparso messaggio che scioglie il dubbio a favore della seconda ipotesi.
Il Ministero fornisce anche indicazioni in merito alle modalità di verifica, che riportiamo di seguito.
Per semplificare la verifica di tutti i green pass durante l’ingresso ai luoghi di lavoro sarà disponibile una nuova tipologia di verifica sull’app VerificaC19. È sufficiente che i verificatori aggiornino l’applicazione sul proprio dispositivo mobile e selezionino la tipologia “LAVORO” prima di effettuare la scansione dei QR code. L’App considera validi, in modo automatico, i green pass generati da vaccinazione, da guarigione o da tampone fino ai 49 anni di età. Dai 50 anni compiuti in su, ammette solo i green pass generati da vaccinazione o da guarigione. L’App, inoltre, considera valide anche le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione che possono essere presentate da chi è esente dalla vaccinazione per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate.
Dallo scorso 7 febbraio, infatti, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 vengono emesse esclusivamente in formato digitale. Chi è già in possesso di un precedente certificato di esenzione cartaceo ha tempo fino al 27 febbraio 2022 per richiedere la nuova certificazione digitale con il QR code. Dopo tale data le certificazioni prive di QR code non potranno più essere utilizzate, neanche per accedere ai luoghi di lavoro.
Sullo stesso tema è intervenuto l’Inps col messaggio n. 721 del 14-2-2022 per comunicare l’aggiornamento del servizio di verifica “Greenpass50+” (ricordiamo che in questo caso 50+ non si riferisce all’età dei lavoratori ma alla dimensione dei datori di lavoro che possono utilizzare il servizio).
Il messaggio riepiloga i precedenti interventi dell’Istituto ai quali far riferimento: messaggi n. 3589 del 21-10- 2021, n. 3768 del 3-11-2021, n. 3948 del 15-11-2021, n. 4529 del 18-12-2021 (circolari Icn nn. 150, 155 e 185 del 2021).
Dal 15-2-2022 l’applicazione GreenPass50+ è stato aggiornata in base al Dl 1/2022 e fornisce l’esito della verifica del green-pass (positivo o negativo) tenendo conto del requisito anagrafico. In particolare, per gli over50, così come individuati dal citato decreto-legge, è verificato il green-pass “rafforzato” (da vaccinazione o da guarigione), mentre per i restanti soggetti è verificato il green-pass “base” (da vaccinazione, da guarigione o da tampone negativo).
Il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto
- mediante la funzione di ricerca, digitando “GreenPass50+”;
- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”;
- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: “Prestazioni e servizi” > “Prestazioni”, all’interno della scheda prestazione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, nell’elenco alfabetico alla lettera “A”.
Il servizio è riservato ai soggetti datoriali (pubblici e privati) o ai loro intermediari, previa autenticazione secondo le modalità in essere previste dall’Istituto (SPID/CIE/CNS/PIN).
I “Verificatori” possono accedere con SPID/CIE/CNS e selezionare il “profilo cittadino” per effettuare la verifica.
L’INPS individuerà i dipendenti di un datore di lavoro in base alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende/Enti, tramite i flussi:
- Uniemens, con riferimento alla posizione contributiva (c.d. matricola azienda), per i dipendenti privati,
- PosAGRI, con riferimento al CIDA, per la gestione agricola,
- ListaPosPA, con riferimento all’Ente di appartenenza o alla sede di servizio, per i dipendenti pubblici,
presenti nei sistemi dell’Istituto al momento dell’elaborazione, prendendo il dato più recente.
Il messaggio ribadisce, infine, che, in fase di controllo, i “Verificatori” selezionano, tra i dipendenti presenti nell’elenco visualizzato, solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro ossia escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile, ed, esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del green-pass; mentre la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale va effettuata a prescindere dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro.
Ci sembra utile riprendere il tema dell’utilizzo del lavoro agile da parte di lavoratori privi di certificazione verde rafforzata.
Ricordiamo che, nel settore pubblico, è presente una disposizione per cui il lavoro agile non deve essere utilizzato per eludere obbligo vaccinale. Nel settore privato molti commentatori, e noi tra questi, considerano comunque tale norma, pur non cogente, come una indicazione da adottare.
Occorre tenere presente che la prestazione di lavoro agile è svolta in parte all’interno e in parte all’esterno del luogo di lavoro. Se il lavoro è svolto soltanto all’esterno si tratta di lavoro a domicilio e non di lavoro agile.
Riteniamo quindi che sia possibile sospendere lavoratore, anche in presenza di lavoro agile concordato/disposto in precedenza, in quanto non può svolgere la parte di prestazione in presenza.
La normativa prevede la possibilità di sostituzione di un lavoratore sospeso per mancanza della certificazione.
Qualora si optasse per una sospensione parziale (limitatamente ai giorni in cui l’attività che deve necessariamente essere resa in presenza) occorre tenere conto della previsione ex art. 9septies del Dl 52/2021 richiamato dal Dl 1/2022.
La sostituzione, pertanto, è collegata ad un’assenza di almeno 5 giorni consecutivi.