Text/HTML

INCENTIVO PER ASSUNZIONE DI DISABILI

Le istruzioni dell’Inps

giovedì 12 settembre 2024

Il messaggio Inps n. 2906 del 29-8-2024 fornisce istruzioni in merito all’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità previsto dal Dl 48/2023, modificato dal Dl n. 215/2023, al quale ha dato attuazione il Dm 27-6-2024 (Gu n. 197 del 23-8-2024). 

La norma prevede l’istituzione di un fondo di 7 milioni per incentivare l’assunzione di persone disabili.

I destinatari del beneficio sono:

  • enti del Terzo settore
  • organizzazioni di volontariato
  • associazioni di promozione sociale
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Il contributo riguarderà le assunzioni ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68:

  • di disabili di età inferiore a 35 anni
  • con contratto di lavoro a tempo indeterminato
  • tra l’1-8-2022 e il 30-9-2024 (il termine in origine fissato al 31-12-2023 è stato posticipato dall’articolo 18 comma 4quater del Dl 215/2023)
  • per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell’ente/organizzazione. 

Pubblicato il decreto che contiene le disposizioni per l’erogazione del contributo e in attesa della stipula della convenzione per l'erogazione del contributo, il messaggio fornisce le istruzioni operative per l’inoltro delle relative domande. Un successivo messaggio fornirà ulteriori indicazioni.

Ripercorriamo i contenuti del messaggio. 

Soggetti ammessi alla fruizione del contributo

Riportiamo l’elenco, che riprende il testo di legge, con le specifiche contenute nel messaggio.

  1. enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
  2. organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 117/2017;
  3. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

Non sono richiamate esplicitamente le cooperative sociali, ma riteniamo che queste siano comprese tra i destinatari in quanto onlus di diritto. Il modello B da compilare obbligatoriamente prevede l’indicazione dei dati di iscrizione all’anagrafe Onlus. 

Non vi sono ulteriori indicazioni sui lavoratori destinatari rispetto a quanto scritto sopra. 

Come in genere in questi casi, il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che la trasformazione intervenga nel periodo compreso tra l’1-8-2020 e il 30-9-2024.

Non sembra previsto un riproporzionamento del contributo se il contratto è part time. Si può immaginare che comunque l’orario di lavoro debba superare il 50% dell’orario settimanale settoriale come imposto dalla legge 68 ai fini della computabilità. Speriamo che anche questo aspetto sia oggetto dell’annunciato prossimo messaggio. 

Misura del contributo

Il contributo è particolarmente ricco e consta di due parti:

  • 12.000 euro a titolo di una tantum quale contributo per l’assunzione effettuata
  • 1.000 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30-9-2024.

In caso di interruzione del contratto di lavoro prima del 30-9-2024, il contributo sarà erogato solo fino alla data di cessazione del rapporto.

Per le assunzioni effettuate nel corrente mese di settembre 2024 è erogata la parte di contributo una tantum pari a 12.000 euro e la quota mensile di 1.000 per il mese di assunzione. 

Il decreto, e di conseguenza il messaggio, non contiene norme relative alla durata minima del rapporto di lavoro e a una eventuale riduzione e alla assunzione/cessazione in corso di mese.

Probabilmente il tema sarà contenuto nell’annunciato prossimo messaggio. Forse la procedura è stata messa in cantiere in due fasi per definire in questa l’importo delle richieste per verificare la capienza del fondo. 

L’articolo 2 comma 3 del Dm precisa che il contributo è cumulabile con altre misure incentivanti l'assunzione di persone con disabilità.

La questione non è ripresa dal messaggio, ma riteniamo che faccia testo il decreto. D’altra parte, tra le dichiarazioni richieste al datore di lavoro non si accenna alla questione. 

Modalità di presentazione della domanda di contributo

Riportiamo di seguito il punto 4 del messaggio precisando che devono essere compilati i seguenti modelli:

  1. domanda di ammissione al contributo
  2. dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
  3. dichiarazione circa l’assoggettabilità/non assoggettabilità dei contributi concessi alla ritenuta al 4% di cui all’art. 28, comma 2, del Dpr n. 600/1973[1].

Deve essere inoltre compilato il file excel contenete i dati dei lavoratori assunti e l’eventuale cessazione.

Infine, l’allegato n. 4 contiene le istruzioni per la compilazione del file .csv. 

Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale - SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) - attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, che è raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale tramite il motore di ricerca; successivamente selezionare l’apposito oggetto “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”, e allegare quanto riportato di seguito. 

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf (Allegato n. 2) debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente con allegata copia del documento di identità in corso di validità. 

Inoltre, deve essere allegato anche il file, in formato .csv, utilizzando esclusivamente il template di cui all’Allegato n. 3 del presente messaggio, compilato secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 4, utili per l’istruttoria delle domande: 

le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro, con i relativi elementi identificativi della predetta tipologia (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);

l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);

i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità (tipo contratti “A.01” o “A.03”) (“Dati assunzioni” dell’Allegato n. 3).

Il file in formato .csv, contenente i dati utili all’istruttoria, si ottiene dal template di cui all’Allegato n. 3, dopo avere inserito correttamente tutti i dati richiesti e aver effettuato il salvataggio con nome, selezionando in “salva come” l’opzione “CSV, delimitato dal separatore di elenco (*.csv)”. 

Si invita a salvare il file in formato .csv solamente se la verifica dei dati inseriti è “OK” e a non effettuare alcuna modifica al file in formato .csv così creato, per evitare difformità e anomalie in fase di elaborazione, con conseguente scarto. 

Per la trasmissione della domanda si forniscono le seguenti specifiche:

  1. accedere al “Cassetto previdenziale del contribuente”, secondo le modalità di autenticazione precedentemente indicate;
  2. selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere la domanda del contributo, per la quale si ha titolarità per operare o a seguito di delega;
  3. creare una nuova comunicazione tramite il menu “Crea Comunicazione”, presente sotto la voce “Contatti”;
  4. selezionare esclusivamente “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”, sotto la voce “Assunzioni agevolate e sgravi”. Altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in argomento;
  5. allegare il file (Allegato n. 2), in formato .pdf, oltre alla copia del documento di identità del legale rappresentante firmatario, sempre in formato .pdf;
  6. allegare il file dei dati utili all’istruttoria (Allegato n. 3), in formato .csv, predisposto come sopra illustrato.

La dimensione di tutti i file allegati non può superare la dimensione massima di 4 MB; se la dimensione dovesse eccedere tale limite, è necessario suddividere i file stessi e procedere con più trasmissioni;

  1. trasmettere la domanda attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, comprensiva dei file di cui sopra, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”. 

Si precisa che le domande trasmesse attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale” compilate diversamente dalle indicazioni fornite con il presente messaggio e che non soddisfano le specifiche illustrate saranno considerate anomale.

Al riguardo, si evidenzia l’importanza di utilizzare il template di cui all’Allegato n. 3, come sistema per l’acquisizione dei dati, considerando che effettua dei controlli sintattici preventivi, al fine di evitare l’invio di dati formalmente non corretti, evitando eventuali scarti.

Gli esiti delle domande, a seguito delle elaborazioni di prima accoglienza, saranno forniti ai datori di lavoro tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, successivamente alla stipula della convenzione di cui all’articolo 6 del D.I. 27 giugno 2024.

Le richieste trasmesse saranno successivamente visibili e filtrabili con le consuete modalità in uso all’interno del servizio di “Comunicazione Bidirezionale”. 


[1] Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.