La Gazzetta ufficiale n. 236 dell’8-10-2024 ha pubblicato la legge di conversione del Dl 113/2024 (Legge n. 143 del 7-10-2024) contenete, in materia di lavoro, il cosiddetto Bonus Natale (importo di 100 euro a favore dei lavoratori con reddito fino a 28.000 euro).
La norma, entrata in vigore in data 9 ottobre, è però piuttosto complessa. La commentiamo, intanto, seguendo l’articolo 2bis introdotto in sede di conversione del decreto e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 10-10-2024.
Le condizioni per l’erogazione dell’indennità sono, congiuntamente, le seguenti:
- il lavoratore ha un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro;
- il lavoratore ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir (1), oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del Tuir (2).
- l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi (si tratta dei percettori di redditi da lavoro dipendente; sono esclusi i percettori redditi assimilati), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, (pensionati) percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato Tuir (detrazione per formazione del reddito).
Segnaliamo subito la condizione molto particolare del punto c): l’imposta lorda deve essere superiore alla detrazione per lavoro cosa che esclude i percettori di reddito fino a 8.500 euro.
L’Agenzia conferma questa interpretazione: …in altri termini, ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d’imposta, ossia l’anno 2024.
La circolare dell’Agenzia chiarisce, ma era abbastanza evidente leggendo il testo di legge, che il provvedimento, riferendosi al solo articolo 49 del Tuir, riguarda i redditi di lavoro dipendente cioè quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio (quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro). Mentre non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del Tuir.
Anche la questione della “nozione di coniuge” è chiarita dalla circolare. Si precisa infatti che “In merito alla nozione di coniuge, si ricorda che in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 20, della 76/2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
In caso di nucleo familiare monogenitoriale il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In questi casi una eventuale situazione di convivenza more uxorio non preclude la spettanza del bonus.
Diversamente, se il figlio fiscalmente a carico ha due genitori, che lo hanno riconosciuto, l’indennità non spetta:
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale10;
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
Il comma 2 precisa che, come di consueto in questi casi, l’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente e che la stessa deve essere rapportata al periodo di lavoro.
L’Agenzia fornisce utili precisazioni anche in merito al calcolo dell’indennità. I giorni per i quali spetta il bonus
coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione (la circolare cita come analogia quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente).
Contrariamente a quanto qualcuno poteva pensare, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
Come logico, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Il successivo comma contiene alcune precisazioni in merito alla determinazione del reddito complessivo nel quale devono essere compresi:
- la quota esente dei redditi agevolati per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (articolo 44 comma 1 Dl 78/2010);
- la quota esente dei redditi dei lavoratori rientrati in Italia (la disposizione istitutiva, articolo 16 Dlgs 147/20125 2015, è stata abrogata, ma continua a produrre effetti);
- la quota esente dei redditi dei soggetti interessati al “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati (articolo 5 Dlgs 209/2023.
Non rientra invece nel conteggio del reddito complessivo quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.
La circolare amplia precisa utilizzando il concetto di reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (reddito di riferimento). Il bonus in esame è tra questi e quindi si deve tener conto anche
- dei redditi assoggettati a cedolare secca,
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160),
- della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
- delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Il comma 4 stabilisce che l’indennità dovrà essere richiesta dai lavoratori interessati e sarà corrisposta dai datori di lavoro unitamente alla 13ma mensilità.
Nella richiesta, il lavoratore dovrà attestare di avere diritto all’indennità e indicare il codice fiscale del coniuge e dei figli (dei soli figli in caso di nucleo monogenitoriale).
Si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000 e si riferisce a due elementi: la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità.
È ancora più complicato il caso del lavoratore che nel 2024 ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi. Il lavoratore dovrà presentare all’ultimo datore di lavoro (che eroga il bonus con la 13ma), oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Il lavoratore che ha più contratti di lavoro dipendente part-time in essere contemporaneamente ha ovviamente diritto a una sola indennità (100 euro) che potrà richiedere a un datore di lavoro a sua scelta.
Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
Il datore di lavoro dovrà conservare la dichiarazione e tutta la documentazione comprovante l’avvenuta ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
In sede di conguaglio i datori di lavoro dovranno verificare la spettanza dell’indennità e, se del caso, provvedere al recupero del relativo importo. Se il conguaglio è effettuato a fine anno, il tutto si risolverà con la busta paga di dicembre (salvo successiva riapertura del conguaglio).
Il totale delle indennità corrisposte costituisce, per il datore di lavoro, un credito che potrà recuperare mediante compensazione (articolo 17 Dlgs 241/1997) a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità (sarà istituito un apposito codice tributo).
Come si vede si tratta di una procedura piuttosto complessa che chiama causa la responsabilità del datore di lavoro.
Il decreto non fissa una data precisa entro la quale effettuare l’erogazione: i tempi sono quelli dettati dalla contrattazione collettiva o dalla prassi aziendale (in genere il pagamento avviene prima di Natale). È complicata la situazione dei datori di lavoro che per prassi corrispondono un acconto pari alla 13ma e poi effettuano il conteggio inserendo la mensilità aggiuntiva nella busta paga relativa al mese di dicembre pagata in gennaio. In questo caso la corresponsione dell’indennità dovrebbe avvenire tramite una maggiorazione dell’acconto. Si tratta però di una prassi sconsigliabile.
È comunque necessario che i datori di lavoro indichino con adeguate e tempestive istruzioni ai lavoratori i tempi e le modalità per la predisposizione e la consegna della domanda.
Il comma 5 contiene disposizioni che interessano i lavoratori. Infatti, l’indennità sarà rideterminata nella dichiarazione dei redditi del contribuente e in quella sede potrà essere riconosciuta anche se non sia stata erogata dal datore di lavoro sostituto d’imposta (ad esempio perché la determinazione dei redditi non era certa e il lavoratore non ha presentato la domanda) ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta come potrebbe essere nel caso dei lavoratori domestici.
Il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 potrà beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024.
Questa indicazione dell’Agenzia potrebbe risolvere la questione per cui se il lavoratore che cessa dal lavoro in ottobre o novembre e che riceva con queste mensilità i ratei di 13ma, possa aver titolo di richiedere l’indennità all’ex datore di lavoro. In questo caso, vista anche l’impossibilità di determinare il reddito complessivo del 2024 che potrebbe subire variazioni negli ultimi mesi dell’anno, si ritiene che l’erogazione debba avvenire esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi.
In caso indennità erogata, ma non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.
In ALLEGATO la circolare 77/2024 del Servizio Lavoro Previdenza