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PATENTE A CREDITI. CHIARIMENTI INL

Sollecito dell’Inl a presentare la richiesta

giovedì 17 ottobre 2024

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna sulla materia della patente a crediti pubblicando, il 4-10-2024, le prime Faq e, il 7-10-2024, la nota n. 376 rivolta alle associazioni datoriali per sollecitare le imprese a presentare la richiesta.

 

Partiamo da quest’ultima che, pur non contenendo novità, richiama il tema del regime transitorio.

L’Inl rileva che la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l’istanza per il rilascio della patente.

La possibilità di autocertificare/dichiarare i requisiti mediante invio di una pec è stata prevista per consentire alle imprese e ai lavoratori autonomi un graduale approccio al sistema della patente a crediti.

La trasmissione della pec non comporta il rilascio della patente essendo necessaria la successiva formalizzazione dell’istanza tramite il servizio online.

In mancanza di quest’ultima, dopo il periodo transitorio non sarà più possibile operare nei cantieri temporanei e mobili.

 

Riportiamo di seguito le faq alla data del 4-10-2024 con alcuni commenti, quando necessario.

 

1) La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?

L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili.

Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

 

È evidente che l’invio della pec senza presentazione della domanda online dovrebbe portare gli Itl a qualche verifica perché o siamo di fronte a un’impresa molto prudente che non aveva l’obbligo di patente o che opera illecitamente.

 

2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.

Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?

Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

Ci sembra anche che le dichiarazioni del datore di lavoro debbano riguardare tutta l’impresa e i regolari adempimenti in tutte le unità operative (anche se non si tratta di cantieri mobili).

4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.

La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

La iniziale terrà conto degli obblighi del momento della sottoscrizione, mentre l’inadempimento a un nuovo obbligo comporterà la decurtazione di punti in base alla tabella contenuta nel dm 132/2024.

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