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INPS - SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRESE AGRICOLE CON SOLI OTD

lunedì 21 ottobre 2024

La circolare Inps n. 91 del 9-10-2024 interviene sul tema della sospensione dell’attività per le imprese agricole che operano con soli operai a tempo determinato.

Sospensione dell’attività con dipendenti

La sospensione dell’attività con dipendenti è il periodo di tempo durante il quale il datore di lavoro cessa di avere in forza operai agricoli. Non coincide con la sospensione dell’attività aziendale in quanto l’impresa continua a esistere sotto il profilo fattuale e giuridico e può o meno svolgere attività di produzione (avvalendosi, per esempio, del contoterzismo), ma non ha contratti di lavoro in corso con operai agricoli[1].

L’assenza di operai in forza determina il venire meno dell’obbligo assicurativo e contributivo. Di conseguenza, in linea generale, il datore di lavoro deve comunicare lo stato di “sospensione” entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

Già l’allegato n. 1 alla circolare n. 88/2006 aveva però precisato che: “Non integra la fattispecie della sospensione dell’attività, la condizione dell’azienda che assume manodopera a tempo determinato in uno o più trimestri nel corso dell’anno in relazione alle proprie esigenze aziendali”.

La circolare n. 91 precisa ora che le posizioni CIDA esclusivamente utilizzate per la gestione degli adempimenti contributivi relativi ai soli operai a tempo determinato e connotate dalla mancanza, durante un intero anno civile (quindi dal mese di gennaio al mese di dicembre), di invio di flussi Uniemens-PosAgri e dall’assenza di contratti di lavoro attivi, devono essere poste d’ufficio nello stato di “Sospensione”.

Si tratta quindi di un adempimento delle sedi che decorrerà dal primo giorno successivo rispetto alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro oppure, se posteriore, in via convenzionale, con la data dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di competenza della dichiarazione Uniemens-PosAgri trasmessa. 

Ripresa dell’attività con dipendenti

L’assunzione di un nuovo operaio agricolo su una posizione contributiva (CIDA) sospesa ne determina il cambio di stato da “Sospesa” a “Riattivata”.

Negli altri casi di ripresa dell’attività, il datore di lavoro dovrà presentare una denuncia di variazione attraverso il servizio “Iscrizione Azienda Agricola” presente nell’area riservata del portale istituzionale dell’INPS, che deve pervenire all’Istituto entro 30 giorni dall’assunzione ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 375/1993.

Va rilevato che il tema trattato dalla circolare n. 91 non dovrebbe interessare la maggior parte delle cooperative.

Tuttavia con la stessa circolare l’Istituto fornisce anche un quadro dell’inquadramento agricolo in relazione alla natura giuridica delle imprese.

Proprio tenendo conto di questa particolarità e del fatto che nella stessa circolare INPS vengono richiamate altre precedenti circolari (n. 126 del 16-12-2009, n. 94 del 20-6-2019 e n. 56 del 23-4-2020) apparse in taluni casi contraddittorie e incomplete, si ritiene di ritornare sul tema degli inquadramenti in agricoltura con un successivo approfondimento.

  Queste le esemplificazioni riportate nell’Allegato n. 1 alla circolare n. 88/2006:
  • azienda coltivatrice-diretta assuntrice di manodopera agricola che, per un periodo di tempo, decide di continuare l’attività avvalendosi solo dell’opera propria del titolare e suoi familiari;
  • azienda sotto forma di assetto societario che temporaneamente sospende qualsiasi attività e non procede allo scioglimento della società poiché ritiene di riprendere l’attività successivamente;
  • azienda normalmente dedita alla coltivazione del fondo che per un periodo di tempo non esercita tale attività per eventi naturali e non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore.