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ASSEGNO DI INCLUSIONE MODULO RICHIESTA ESONERO CONTRIBUTIVO

La circolare 95/2024 del Servizio Lavoro Previdenza

mercoledì 27 novembre 2024

Il messaggio Inps n. 3888 del 20-11-2024 comunica il rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni e le trasformazioni di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.

Da sottolineare che il provvedimento di legge che è alla base dell’esonero è stato emanato da oltre 18 mesi (articoli 10 e 12 comma 10 del Dl 48/2023).

Con questa circolare forniamo una breve sintesi del provvedimento rinviando alla circolare Inps n. 111/2023 contenente le prime istruzioni.

Il decreto ha istituito, quali misure di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, il Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito, SFL) e l'Assegno di inclusione (di seguito, ADI).

Per promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro di queste persone è stato introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI o del SFL.

  • L’esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale), per un periodo massimo di 12 mesi, è del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
  • In caso di assunzioni a tempo determinato è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
  • L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti in precedenza. Quindi in questo caso l’esonero spetta nella misura del 100%, per la durata massima di dodici mesi a partire dalla trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero già fruiti, nella misura del 50%, in relazione al contratto a termine.

Per accedere al beneficio è necessario, come ormai di consueto, il rispetto

  • delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 (durc interno);
  • degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 68/1999 (fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario del SFL o dell’ADI iscritto alle liste di cui alla medesima legge).

È anche necessario che il datore di lavoro rispetti i limiti in materia di aiuti de minimis.

All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio in trattazione.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “Esonero SFL-ADI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

    • l’indicazione del lavoratore assunto;
    • l’indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
    • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
    • l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
    • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
    • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
    • l’indicazione dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività:

  • verifica l’esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • verifica l’effettiva percezione della prestazione SFL o ADI alla data di assunzione;
  • calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti de minimis, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta.

In caso vi sia capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e di risorse finanziarie, l’Istituto informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

L’importo comunicato costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.

In caso di aumento dell’orario di lavoro (e riteniamo) di retribuzione il beneficio fruibile non può superare l’importo già autorizzato nella procedura telematica.

In caso contrario (trasformazione da tempo pieno a part-time), il datore di lavoro dovrà riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive.

Il punto 2 della circolare contiene le istruzioni per il riconoscimento del contributo per l’attività di mediazione in capo all’agenzia/ente.

Per le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens, si rinvia alla lettura della circolare.