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DECRETO “MILLEPROROGHE” CONVERTITO IN LEGGE

Un’analisi delle principali novità del DL 30.12.2021 n. 228, alla luce della sua conversione in legge

venerdì 4 marzo 2022

Premessa

È stata pubblicata, sulla G.U. 28.2.2022 - Suppl. Ordinario n. 8, la L. 25.2.2022 n. 15, di conversione del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. decreto "Milleproroghe").

Il decreto è entrato in vigore il 31.12.2021, mentre la relativa legge di conversione è entrata in vigore l'1.3.2022.

Tra le novità si segnaliamo:

  • Proroga della rateizzazione dei ruoli
  • La possibilità di svolgimento "a distanza" delle assemblee di società, associazioni e fondazioni, fino al 31.7.2022;
  • La possibilità di rinviare le Perdite d’esercizio 2021
  • Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali
  • Credito d’imposta investimenti in beni strumentali – proroga termini di consegna dei beni
  • La detrazione anche per le spese sostenute per il visto di conformità e l'asseverazione di congruità dal 12.11.2021 al 31.12.2021;
  • La proroga al 30.6.2022 del termine per pagare (senza sanzioni, né interessi) il saldo IRAP 2019 e il primo acconto IRAP 2020, nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero dovuto essere versate per il mancato rispetto dei limiti comunitari.

Principali novità fiscali

  1. Rateazione dei carichi di ruolo

          Articolo 2-ter

La possibilità, prevista dall'articolo 13-decies del DL n. 137 del 2020, di dilazionare nuovamente i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del DL n. 18 del 2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio, si applica anche alle richieste di rateazione relative ai medesimi carichi presentate dal 1.1.2022 al 30.4.2022.

  1. Svolgimento di assemblee di società di capitali in modalità semplificata – proroga dei termini

Articolo 3, comma 1

È prorogato al 31.7.2022 il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del DL n. 18 del 2020 relativo allo svolgimento in modalità semplificata delle assemblee di società ed enti.

Il comma 7 citato aveva previsto, tra l’altro, che con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le S.p.A., le S.a.p.A., le S.r.l., e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere:

  • l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie;
  • che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le S.r.l. possono, inoltre, consentire, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

  1. Perdite dell’esercizio 2021

          Articolo 3, comma 1-ter

L’articolo 6, comma 1, del DL n. 23 del 2020, aveva previsto la possibilità di sterilizzare le perdite emerse dai bilanci 2020.

La disposizione in esame estende tale possibilità alle perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2021. Anche per tali perdite, quindi:

  • non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile: in sostanza, in relazione alla perdita maggiore di 1/3 del capitale dell’esercizio 2020 rinviata a nuovo, non sussiste l’obbligo per l’assemblea che approva il bilancio 2021 di ridurre il capitale in proporzione alla perdita. Di conseguenza, non sussiste neanche l’obbligo per gli amministratori e i sindaci di chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio;
  • non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c..
  1. Certificazioni uniche – periodi d’imposta dal 2015 al 2017

Articolo 3, comma 5-bis

Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si applica la sanzione di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 22.7.1998, n. 322, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31.12 del 2° anno successivo al termine previsto.

  1. Soggetti che non adottano gli IAS – ammortamento in bilancio – può non essere effettuato anche nel 2021

Articolo 3, comma 5-quinquiesdecies

L’articolo 60, commi 7-bis – 7-quinquies, del DL n. 104 del 2020, ha stabilito che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (IAS) hanno la facoltà di non effettuare in bilancio fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Tale facoltà, concessa in origine per l'esercizio in corso al 15.8.2020, è stata estesa all’esercizio successivo (esercizio in corso al 15.8.2021). È stata, dunque, modificata la disposizione introdotta con la legge di bilancio per il 2022 che aveva esteso tale possibilità all’esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio 2020 non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

  1. Allevamento avicunicolo o suinicolo

          Articolo 3, comma 6-quater

Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31.7.2022 i termini con scadenza nel periodo 1.1.2022 - 30.6.2022 per i versamenti relativi a:

  • ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973;
  • trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
  • all'IVA.

I versamenti sospesi sono effettuati:

  • in unica soluzione entro il 16.9.2022, o;
  • in 4 rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.
  1. Limite al contante

          Articolo 3, comma 6-septies

È stato prorogato al 31.12.2022 il limite di 2.000 euro in materia di utilizzo del contante e di titoli al portatore. Solo dall’1.1.23 detto limite si abbasserà a 1.000 euro.

  1. Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

          Articolo 3 bis

L’articolo 18 del DL n. 73 del 2021 ebbe a stabilire che:

  • la condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione IVA, permane solo per le procedure esecutive individuali (leggasi decreto ingiuntivo);
  • per le procedure concorsuali il ripristino della possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cessionario è assoggettato a una procedura concorsuale senza dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.

È stata ora modificata la data di entrata in vigore delle disposizioni: le medesime si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021 compreso.

  1. Credito d’imposta investimenti in beni strumentali – proroga termini di consegna dei beni

          Articolo 3 quater

Sono stati prorogati i termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31.12.2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

In particolare, per:

  • beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 (comma 1054);
  • beni strumentali indicati nell'allegato A citato (comma 1056);

le disposizioni dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 prevedono che l’investimento debba essere effettuato entro il 31.12.2021, ovvero entro il 30.6.2022, a condizione che entro la data del 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Con la modifica del “Milleproroghe”, la consegna potrà essere effettuata anche entro il 31.12.2022, sempreché entro il 31.12.2021 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo.

  1. Occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi

          Articolo 3 quinquies

Prorogata al 30.6.2022 l’applicabilità della disposizione (articolo 9-ter, commi 4 e 5, DL n. 137 del 2020) che prevede che:

  • le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, senza applicazione dell'imposta di bollo;
  • la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte di imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del DLGS n. 42 del 2004.
  1. Sconto in fattura e cessione del credito - asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio - efficacia

          Articolo 3 sexies

Si applicano anche alle spese sostenute dal 12.11.2021 al 31.12.2021 le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del DL n. 34 del 2020, secondo cui in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute relative agli interventi elencati nel comma 2 della medesima disposizione.

Per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus del 110%, sono detraibili anche le spese sostenute per il visto di conformità e l'asseverazione di congruità dal 12.11.2021 al 31.12.2021

  1. Prodotti succedanei dei prodotti da fumo e imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina

          Articolo 3 novies

Sono state apportate modifiche all’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per il 2022 ed è stata introdotta l’imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina.

  1. Esonero dal versamento Irap saldo 2019/1° acconto 2020 – errore nel calcolo dei limiti UE - ancora una proroga per il versamento

          Articolo 20-bis

In caso di errore, in sede di determinazione dell’esonero Irap del saldo 2019 e della 1° rata di acconto 2020 previsto dall’articolo 24 del DL n. 34 del 2020, in relazione al calcolo dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30.6.2022, piuttosto che entro il 31.1.2022, senza applicazioni di sanzioni né interessi.

È bene ricordare che la citata disposizione ha stabilito che le imprese con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, non superiori a 250.000.000 euro (riferiti al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020) non sono tenuti a versare:

• il saldo dell’Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019); resta fermo che per detti soggetti resta dovuto l’acconto per il 2019;

• la 1° rata di acconto dell’Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, nella misura del:

           40% per la generalità dei soggetti, previsto dall’articolo 17, comma 3, del DPR n. 435 del 2001;

           50% per i soggetti ISA previsto dall’articolo 58 del DL n. 124 del 2019.

L’importo del versamento della 1° rata di acconto così determinata è, inoltre, escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.

L’abbuono non riguarda le imprese di assicurazione, gli intermediari finanziari, le holding industriali e commerciali e soggetti assimilati di cui all’articolo 162-bis del Tuir.

Secondo il comma 3 dell’articolo 24 l’agevolazione può essere fruita nei limiti e alle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19/3/20 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Proprio in relazione all’errore di calcolo di tali limiti il versamento della maggiore imposta è stato differito al 30.6.2022.