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INDICAZIONI OPERATIVE SU NUOVA TASSAZIONE IRPEF

Circolare Agenzia delle Entrate

lunedì 7 marzo 2022

L’attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 4/E del 18 febbraio 2022) fornisce le indicazioni sulle novità relative alla tassazione Irpef e all’esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dall’ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021).

In premessa la circolare ricorda che, nel rispetto dei principi di progressività, equità ed efficienza dell’imposta, gli obiettivi della riforma sono la riduzione della pressione fiscale, la semplificazione e lo stimolo alla crescita economica e sociale.

Per la parte di interesse per i sostituti d’imposta il provvedimento è articolato nei seguenti paragrafi:

 

Modifiche delle aliquote e degli scaglioni d’imposta

La lettera a) del comma 2 ha modificato il sistema di determinazione dell’Irpef contenuto nell’articolo 11 del TUIR, riducendo da cinque a quattro le aliquote applicabili e rimodulandole in relazione ai rispettivi scaglioni di reddito.

Lo schema per il calcolo dell’Irpef sulla base delle regole vigenti dal 1° gennaio 2022 risulta il seguente:

SCAGLIONI 2022

ALIQUOTE 2022

IMPOSTA DOVUTA

fino a 15.000 euro

23%

3.450 euro

da 15.001 fino a 28.000 euro

25%

3.450 euro + 25% sul reddito

che supera i 15.000 euro fino

a 28.000 euro

da 28.001 fino a 50.000 euro

35%

6.700 euro + 35% sul reddito

che supera i 28.000 euro fino

a 50.000 euro

oltre 50.001 euro

43%

14.400 euro + 43% sul

reddito che supera i 50.000 euro

 Di seguito la tabella contenente il metodo rapido di calcolo dell’irpef.

scaglioni mensili
scaglioni annuali
aliquota
imposta al lordo detrazioni
correttivo                 
oltre
fino a
oltre
fino a
 
 
mensile
annuale
 
   1.250,00
 
 15.000,00
23,00%
23,00%
dell'imponibile       
 
 
   1.250,00
   2.333,33
 15.000,00
 28.000,00
25,00%
25,00%
dell'imponibile-
    25,00
    300,00
   2.333,33
   4.166,67
 28.000,00
 50.000,00
35,00%
35,00%
dell'imponibile-
  258,33
 3.100,00
   4.166,67
 
 50.000,00
 
43,00%
43,00%
dell'imponibile-
  591,67
 7.100,00

Per una più chiara interpretazione delle informazioni riportiamo le relazioni tra le principali grandezze fiscali Irpef:

  • reddito complessivo = somma dei redditi lordi (es. fabbricati, lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, etc.)
  • reddito imponibile = reddito complessivo – deduzioni (importo preso in considerazione solo se maggiore di zero)
  • Imposta Irpef lorda = reddito imponibile x aliquote Irpef applicate per scaglioni
  • Imposta Irpef netta = imposta Irpef lorda – detrazioni

Rimodulazione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente

L’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge di bilancio 2022 ha apportato alcune modifiche all’articolo 13 del TUIR, che contiene specifiche detrazioni dall’imposta lorda diversamente stabilite in base alla tipologia di reddito (lavoro dipendente e assimilato, pensione, lavoro autonomo) che confluisce nel reddito complessivo. In questo punto tratteremo solamente quelle per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’articolo 13, comma 1, prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49 – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) – e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR7, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari ai valori riportati nella sottostante tabella riepilogativa.

REDDITO COMPLESSIVO
MISURA DELLA DETRAZIONE
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro
1.880 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro o,
se a tempo determinato, a 1.380 euro)
Reddito complessivo superiore ai 15.000 euro e fino a 28.000 euro
1.910 + 1.190
x [(28.000-reddito complessivo)/13.000)]
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro
1.910 x
(50.000-reddito complessivo)/22.000)]
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro
Nessuna detrazione

 

Maggiorazione della detrazione

Ai sensi del (nuovo) comma 1.1 dell’articolo 13 del TUIR, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, la detrazione (spettante ai sensi del comma 1) è aumentata di un importo pari a 65 euro annui.

Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto - in presenza dei requisiti reddituali suindicati - per intero nel corso dell’anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.

Ne consegue che il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.

Attenzione. L’AdE fa presente che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19; ciò in quanto le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente: in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Modifiche al Trattamento Integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato

L’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 alla lettera a), n. 1), ha modificato l’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020, concernente il «Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati»;

L’AdE si sofferma, in primo luogo, a riepilogare le caratteristiche del Trattamento integrativo ante 1° gennaio 2022 ricordando che era riconosciuta, a decorrere dall’anno 2021, una somma a titolo di trattamento integrativo, determinata in rapporto al numero di giorni lavorativi e che non concorreva alla formazione del reddito, di importo pari a 1.200 euro qualora:

  • l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati risultasse superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati (capienza) e
  • il reddito complessivo non risultasse superiore a 28.000 euro.

Ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, era dunque necessaria la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali, con riferimento al medesimo periodo di imposta, ossia l’anno in corso.

L’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022, a partire dal 1° gennaio 2022:

  1. ha ridotto a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo, entro la quale spetta il trattamento integrativo lasciando inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso. Quindi l’importo pari a euro 1.200 spetta se:
  • l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati risultasse superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati (condizione di capienza) e
  • il reddito complessivo non risultasse superiore a 15.000 euro.
  1. se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto a condizione che la somma delle detrazioni indicate nella tabella sottostante sia di ammontare superiore all’imposta lorda (condizione di incapienza).

In tale ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate e l’imposta lorda.

Per il calcolo del trattamento integrativo effettivamente spettante è necessario tenere conto delle seguenti detrazioni, spettanti per l’anno d’imposta 2022

  1. detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR); ai fini della determinazione di tale detrazione si richiamano i chiarimenti forniti nel paragrafo 1.4;
  2. detrazioni per lavoro dipendente e assimilati (articolo 13, comma 1, del TUIR); considerato che il comma 1.1 dell’articolo 13 del TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che la «detrazione spettante ai sensi del comma 1» è aumentata di un importo a titolo di correttivo se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, si ritiene che, ai fini della determinazione di tale detrazione, si debba tenere conto anche del predetto correttivo;
  3. detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021 (articolo 15, comma 1, lettera a), del TUIR);
  4. detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del TUIR);
  5. detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR);
  6. detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90);
  7. tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data.

In altre parole, la legge di bilancio 2022 ha riconosciuto la possibilità di beneficiare del trattamento integrativo:

  • nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;
  • nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni di cui alle lettere da a) a g); in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:
  • pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda;
  • comunque non superiore a 1.200 euro annui.

La circolare sottolinea che le detrazioni di cui alle lettere c), d), e), f) e g) afferiscono a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (quindi anche in anni precedenti al 2021), ma la cui detrazione si protrae nell’anno di imposta 2022 e, eventualmente, negli anni successivi per effetto della rateazione prevista dalla normativa vigente al momento del sostenimento dell’onere.

Inoltre l’Agenzia precisa che:

  1. l’imposta lorda – da considerare per il rispetto della condizione di incapienza per la spettanza del trattamento integrativo per i redditi compresi fra i 15.000 euro e i 28.000 euro – va determinata secondo le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 del TUIR. Ciò in quanto il riferimento a tali redditi è contenuto solo nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020 e non anche nel secondo e nel terzo periodo del medesimo comma.
  2. per espressa previsione normativa, la somma delle detrazioni previste dall’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 deve riferirsi a «spese sostenute fino al 31 dicembre 2021». Va da sé che, per la verifica della “incapienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni normativamente previste dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 3 del 2020, è necessario fare riferimento all’imposta lorda relativa all’anno d’imposta in corso (nella specie, 2022), diminuita delle detrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g), relative al medesimo periodo di imposta (2022) (si veda successivo esempio 2).

Per meglio far comprendere il funzionamento del trattamento integrativo dal 1° gennaio 2022 la circolare porta due esempi.

Esempio 1

Contribuente che ha un reddito complessivo pari a 14.000 euro derivante esclusivamente da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni).

Occorre, innanzitutto, verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR.

Successivamente occorre appurare che il lavoratore abbia un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro e calcolare l’importo del trattamento integrativo spettante tenendo conto che il predetto trattamento va rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Pertanto, per un lavoratore impiegato per l’intero anno 2022 il cui reddito da lavoro è di 14.000 euro, l’importo dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.220 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 1.880 euro, l’imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.340 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta, quindi, rispettata). Atteso che tale contribuente ha un reddito complessivo pari a 14.000 euro per l’anno 2022 e che ha lavorato per 365 giorni, ha diritto a una somma pari a 1.200 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.

Esempio 2

Contribuente che ha un reddito complessivo pari a 25.000 euro derivante da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni) per un importo pari a 18.000 euro e da redditi agrari pari a 7.000 euro. Per l’anno d’imposta 2022, tale lavoratore ha il coniuge a carico, ha sostenuto spese per interessi passivi pari a 4.000 euro per un mutuo agrario contratto il 10 giugno 2021 e fruisce della seconda rata riferita a spese, sostenute nell’anno 2021, per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis del TUIR pari a 3.000 euro.

Occorre, innanzitutto, verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR. Successivamente occorre verificare che vi sia “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g). Occorre, infine, verificare se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro e, poi, calcolare l’importo del trattamento integrativo teorico spettante tenendo conto che il predetto trattamento va rapportato al periodo di lavoro nell’anno e deve essere pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni d’imposta e l’imposta lorda. Tale importo non può, comunque, essere superiore a 1.200 euro annui.

Pertanto, per un lavoratore impiegato per l’intero anno 2022 il cui reddito da lavoro è di 18.000 euro, l’importo dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.970 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 2.825 euro, l’imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.145 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta, quindi, rispettata).

Successivamente occorre verificare che vi sia “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie rispetto alle detrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g):

  • imposta lorda, pari a 5720 euro;
  • ammontare detrazioni lavoro dipendente, pari a 2.185 euro;
  • ammontare detrazioni per carichi di famiglia, pari a 690 euro;
  • ammontare detrazioni per interessi passivi di mutuo agrario (4.000 x 19/100), pari a 760 euro;
  • ammontare della seconda rata di detrazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR, pari a 3.000 euro;
  • totale detrazioni, pari a 6.635 euro.

Nell’esempio appena descritto, la differenza fra imposta lorda e detrazioni è, pertanto, pari a meno 915 euro (la seconda condizione richiesta dalla norma, relativa alla incapienza, risulta, quindi, rispettata). Atteso che tale contribuente ha un reddito complessivo pari a 25.000 euro per l’anno 2022 (e quindi non superiore a 28.000 euro) e che ha lavorato per 365 giorni, ha diritto a una somma pari a 915 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.

Qualora la differenza di cui sopra risulti di un ammontare pari, ad esempio, a 1.400 euro, spetterebbe, a titolo di trattamento integrativo, una somma pari a 1.200 euro, limite massimo prescritto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 3 del 2020.

Adempimenti dei sostituti d’imposta

Il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020 va riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti.

Tale trattamento va attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022 e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza.

L’Agenzia si sofferma su un passaggio molto importante per i sostituti d’imposta: essi devono determinare la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo sulla base dei dati a loro disposizione, più precisamente, in base:

  • al reddito previsionale relativo all’anno in corso e
  • alla “capienza” ed alla “incapienza”, come sopra descritte, relative all’anno in corso; a tal riguardo il sostituto d’imposta è tenuto a verificare la “capienza” e la “incapienza” sulla base delle detrazioni a lui note, vale a dire quelle di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e 1.1, del TUIR, e ad effettuare un conguaglio di fine anno/cessazione mentre l’eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal sostituito.

Inoltre i sostituti d’imposta:

  • Devono determinare la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo anche in base ai dati di cui entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento.
  • Non procedono all’erogazione del trattamento integrativo nel caso in cui il lavoratore abbia espressamente formulato una richiesta in tal senso. In sostanza, il dipendente può richiedere al sostituto di non procedere all’erogazione del trattamento integrativo, ad esempio, nelle ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa ragionevolmente presumere di non avere diritto al trattamento integrativo in esame; in tal caso, il sostituto d’imposta può recuperare il trattamento integrativo eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro.
  • Indicano l’importo del trattamento integrativo riconosciuto nella Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU).
  • Provvedono, qualora in sede di conguaglio il trattamento integrativo si riveli non spettante, al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione che tiene conto degli effetti del conguaglio.
  • Sono tenuti, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a recuperare, in sede di conguaglio, i benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata. Qualora il recupero del beneficio non spettante non possa avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto di lavoro, ad esempio per incapienza della retribuzione, si applica l’articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui l’ «importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo».
  • Compensano, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020, il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il nuovo assegno unico e universale: le modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia

Con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito, AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’Agenzia affronta quindi le conseguenze dell’entrata in vigore dell’AUU, con le modifiche che l’articolo 10, comma 4, del decreto delegato apporta all’articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia. A far data dal 1° marzo 2022:

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.

La circolare passa poi ad analizzare gli ulteriori interventi all’art 12 del TUIR apportati dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 428 (decreto sostegni-ter).

Il primo, modificando il comma 1, lettera d), articolo 12 del TUIR, ha previsto che tra i familiari a carico non rientrano i figli di qualsiasi età, «ancorché per i medesimi non spetti la detrazione» prevista per i figli a carico, di cui alla precedente lettera c).

Il secondo intervento ha inserito il nuovo comma 4-ter nel medesimo articolo 12 del TUIR, il quale, con una formulazione all’apparenza contraddittoria stabilisce, che ai «fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione».

In altri termini, per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR. Per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR in tema di welfare.

L’AdE analizza gli effetti del mantenimento nei primi due mesi del 2022 delle detrazioni per carichi di famiglia e per famiglie numerose.

  • Per quanto riguarda le detrazioni per carichi di famiglia, fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022), restano in vigore le misure in essere, ossia, per quel che rileva in questa sede, le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose di cui al richiamato articolo 12 del TUIR.

Ciò significa che il sostituto d’imposta, anche al fine del riconoscimento del trattamento integrativo, deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando per i primi due mesi dell’anno in corso (gennaio e febbraio) l’articolo 12 nella versione vigente al 28 febbraio 2022 e, per il restante periodo dell’anno, nella versione come modificata, a decorrere dal 1° marzo 2022, dall’articolo 10 del d.lgs. n. 230 del 2021. Resta ferma la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti in occasione del conguaglio di fine anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro con riferimento al reddito complessivo riferito all’intero periodo d’imposta.

  • Il ragguaglio della detrazione ai soli due mesi di vigenza dell’articolo 12 deve essere effettuato anche con riferimento alla detrazione per famiglie numerose di cui al citato comma 1-bis. Infatti, dato che tale detrazione è stata sostituita dal citato AUU, si ritiene che per il solo anno 2022, se il contribuente ha diritto alla predetta detrazione, la stessa debba essere rapportata ai soli due mesi di vigenza della disposizione. La condizione richiesta dalla norma dell’esistenza di almeno quattro figli a carico può, tuttavia, verificarsi in tutto il periodo d’imposta 2022, ciò in quanto l’ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus complessivo ed unitario a beneficio delle famiglie numerose, senza la necessità di verificare che l’evento che dà diritto alla detrazione stessa sia avvenuto in vigenza del citato comma 1-bis.

Ad esempio, se si ipotizza, al 1° gennaio 2022, un nucleo familiare composto da genitori e quattro figli, l’ulteriore detrazione per figli a carico di 1.200 euro prevista dall’articolo 12, comma 1-bis32, del TUIR deve essere riconosciuta per soli due mesi (gennaio e febbraio 2022) nella misura di 200 euro (1.200/12 x 2). Tale detrazione spetta, nella medesima misura, anche se il quarto figlio nasce, ad esempio, a settembre 2022. In questo caso sarà quindi necessario operare in sede di conguaglio o di fine rapporto se successivo alla nascita del 4° figlio.

Infine, per quanto riguarda specificamente le detrazioni per figli a carico, la circolare n. 4/E fornisce alcune importanti indicazioni.

  • Ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 del TUIR e 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 230 del 2021, per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.
  • Al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge - se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico di cui alla predetta lettera c) - nel caso in cui l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.
  • Atteso che le predette detrazioni sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, la detrazione spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio.

Esempi di risparmio d’imposta

Per meglio comprendere gli effetti, in termini di concreto risparmio d’imposta determinato dalla riforma, l’AdE con due esempi ha provato a chiarire le differenze tra l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni valide dal 1° gennaio 2022 e quelle in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Esempio 1

Si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato che abbia un reddito complessivo pari a 50.000 euro.

Anno d’imposta 2021 (aliquote e detrazioni in vigore fino al 31 dicembre 2021)

Irpef lorda in base agli scaglioni in vigore fino al 31 dicembre 2021:

15.000 x 23%                                      3.450 (a)

13.000 (28.000 – 15.000) x 27%         3.510 (b)

22.000 (50.000 – 28.000) x 38%         8.360 (c)

Imposta lorda 15.320 euro (a + b + c)

Detrazioni per lavoro dipendente 978 x [(55.000-50.000) / 27.000)] = 181

Imposta netta 15.139 (d) (15.320 – 181)

Anno d’imposta 2022 (aliquote e detrazioni in vigore dal 1° gennaio 2022)

Irpef lorda in base agli scaglioni in vigore dal 1° gennaio 2022

15.000 x 23%                                      3.450 (a1)

13.000 (28.000 – 15.000) x 25%        3.250 (b1)

22.000 (50.000 – 28.000) x 35%         7.700 (c1)

Imposta lorda 14.400 euro (a1 + b1 + c1)

Detrazioni per lavoro dipendente

1.910 x [(50.000-50.000) / 22.000)] = 0

In questo caso non trova applicazione neanche l’ulteriore detrazione di 65 euro prevista per i redditi complessivi da 25.001 euro a 35.000 euro.

Imposta netta 14.400 (e) (14.400 – 0)

In conclusione, nell’esempio ipotizzato, il risparmio d’imposta del contribuente nell’anno 2022 rispetto al 2021 è pari a 739 euro [d (15.139) – e (14.400)].

Esempio 2

Lavoratore dipendente a tempo indeterminato che abbia un reddito complessivo pari a 30.000 euro.

Anno d’imposta 2021 (aliquote e detrazioni in vigore fino al 31 dicembre 2021)

Irpef lorda in base agli scaglioni Irpef in vigore fino al 31 dicembre 2021:

15.000 x 23%                                      3.450 (a)

13.000 (28.000 – 15.000) x 27%         3.510 (b)

2.000 (30.000 – 28.000) x 38%             760 (c)

Imposta lorda 7.720 (a + b + c)

Detrazioni per lavoro dipendente: 978 x [(55.000-30.000) / 27.000)] = 906

Ulteriore detrazione ex articolo 2 del d.l. n. 3 del 2020

960 + 240 x [(35.000 – 30.000) / 7.000] = 1.131

Totale detrazioni 2.037

Imposta netta 5.683 (d) (7.720 - 906 - 1.131)

Anno d’imposta 2022 (aliquote e detrazioni in vigore dal 1° gennaio 2022)

Irpef lorda in base agli scaglioni Irpef in vigore dal 1° gennaio 2022

15.000 x 23%                                      3.450 (a1)

13.000 (28.000 – 15.000) x 25%         3.250 (b1)

2.000 (30.000 – 28.000) x       35%        700 (c1)

Imposta lorda                                      7.400 (a1 + b1 + c1)

Detrazioni per lavoro dipendente: 1.910 x [(50.000-30.000) / 22.000)] = 1.736 + 65 (ulteriore detrazione per i redditi complessivi da 25.001 a 35.000 euro) = 1.801

Imposta netta 5.599 (e) (7.400 – 1.801)

In conclusione, nell’esempio ipotizzato, il risparmio d’imposta del contribuente nell’anno 2022 rispetto al 2021 è pari a 84 euro [d (5.683) – e (5.599)].

Ambito di applicazione temporale

Le modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

Qualora i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche dell’articolo 12 del TUIR, l’AdE consente ai sostituti d’imposta di applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

Ricordando che l’articolo 10, comma 5, del d.lgs. n. 230 del 2021 prevede che le modifiche all’articolo 12 del TUIR «si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022» la circolare n. 4/E stabilisce che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con calcoli diversificati delle detrazioni spettanti, applicando l’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR, nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e quello vigente a seguito delle modifiche apportate dal citato d.lgs. n. 230 del 2021 per i successivi dieci mesi del 2022.

Differimento dei termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’Irpef. Conseguenze per i sostituti d’imposta.

L’articolo 1, commi da 5 a 7, della legge di bilancio 2022 ha stabilito che, al fine di consentire agli enti territoriali competenti di adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, sono differiti alcuni termini:

  • le regioni e le province autonome hanno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare la legge con la quale fissano l’eventuale maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale (il termine ordinario era il 31 dicembre 2021).
  • le regioni e le province autonome, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d’imposta e dei centri di assistenza fiscale (CAF) nonché degli altri intermediari, trasmettono i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale, per la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it, entro il 13 maggio 2022 (anziché entro il 31 gennaio 2022).
  • i comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro i termini normativamente previsti.

Conseguentemente, secondo l’AdE, i sostituti d’imposta, in attesa che le regioni e le province autonome si attivino, nei termini di legge, per rideterminare l’addizionale, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022, dovranno applicare:

  • l’aliquota unica, se deliberata entro il 31 dicembre 2021;
  • ovvero l’aliquota di base, se entro il 31 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote dell’addizionale sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef.